Per affittacamere si intende l'attività di chi concede camera in locazione a terzi, da non confondere con la condivisione della medesima abitazione.
Con questo termine si intende il locatore di un tipo di alloggio economico ed essenziale, spesso non legato alla fruizione turistica. Esso si differenzia inoltre dai bed and breakfast, dagli hotel, alberghi e pensioni. Molti servizi di base sono garantiti e non hanno una copertura di 24 ore.
Se un ristoratore, nella stessa struttura immobiliare ove esercita la sua attività imprenditoriale, ha anche l'attività di affittacamere, l'esercizio viene denominato locanda.
La materia è disciplinata dalla legge 16 giugno 1939 n. 1111 (Disciplina degli affittacamere) e dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
La legge delinea l'attività dell'affittacamere ponendo questi requisiti:
Il Decreto del presidente della Repubblica n. 31/2001 ha abolito, quale requisito necessario per l'esercizio di tale attività, la preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza.
L'attività di affittacamere soggiace anche a leggi regionali, che integrano la disciplina nazionale in materia, prevedendo altri requisiti, o inserendo altri standard qualitativi o anche meglio descrivendo i contenuti minimi del servizio e/o arredo, igienici, impiantistica.
| Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 29257 |
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