L'espressione latina caveat emptor significa "Stia in guardia il compratore!". È composta dal verbo caveo, coniugato al congiuntivo, nonché declinato alla terza persona singolare e usato in forma esortativa e impersonale, e dal sostantivo della III declinazione, volto al nominativo, emptor, "compratore".
Nato in tempi in cui non vi era nessuna protezione legislativa rivolta agli attori economici, questo modo di dire è rimasto attuale nel corso dei secoli: sebbene il diritto, attraverso la disciplina della concorrenza sleale, abbia emesso delle regole che vietano tutti i comportamenti decettivi (volti cioè a ingannare il pubblico) e disonesti (contrari ai principi di buona fede, lealtà e onestà), è buona abitudine ancora oggi porre attenzione al momento dell'acquisto di ogni bene o servizio; in particolare si dovrebbe prestare maggiore attenzione durante le occasioni d'acquisto più particolari e meno frequenti, quando cioè si compra un bene molto costoso o che esula dai quotidiani comportamenti di consumo.
L'espressione è divenuta un brocardo contenente la massima che richiede diligenza al compratore nell'accertarsi di cosa effettivamente vada acquistando e apre al concetto dell'incauto acquisto. Per quanto riguarda il commercio internazionale vige la presunzione di competenza professionale degli operatori economici: prevale quindi il principio del caveat emptor (come nei sistemi di common law) rispetto alla tutela del contraente debole.