Per Collegio episcopale nella Chiesa cattolica s'intende l'insieme di tutti i vescovi con a capo il romano pontefice.
Nella costituzione Lumen gentium il Concilio Vaticano II stabilisce una analogia tra il collegio degli apostoli e quello dei vescovi uniti col romano pontefice: «Come san Pietro e gli altri apostoli costituiscono, per volontà del Signore, un unico collegio apostolico, in pari modo il romano pontefice, successore di Pietro, e i vescovi, successori degli apostoli, sono uniti fra di loro»
La Nota esplicativa finale si riferisce alla natura del Collegio dei Vescovi che non sminuisce il Primato papale. Essa precisa alcuni aspetti recepiti dal Codice di Diritto Canonico del 1983:
Il motu proprio Apostolos suos ribadì che:
La lettera apostolica esprime la differenza sostanziale e ontologica che esiste fra il Collegio episcopale e le Conferenze Episcopali: solamente il primo è di diritto divino ed è un Corpo unico in Cristo, ritenuto indivisibile e infallibile, il quale assume una rilevanza teologica e ecclesiologica, alle quali consegue un'autorità dottrinale e dogmatica
Al Pontefice viene riconosciuto l'esercizio della potestà e del primato di giurisdizione, assimilato e attribuito in modo e grado equivalente anche al Collegio Episcopale. Non viene contemplato il caso meramente teorico di una divisione del soggetto teologico di gravità tale da interrompere la comunione di una Conferenza o di una Federazione di Conferenze col Romano Pontefice.
Nel Codice di diritto canonico del 1983 al canone 336 si legge: «Il Collegio dei Vescovi, il cui capo è il Sommo Pontefice e i cui membri sono i Vescovi in forza della consacrazione sacramentale e della comunione gerarchica con il capo e con i membri del Collegio, e nel quale permane perennemente il corpo apostolico, insieme con il suo capo e mai senza il suo capo, è pure soggetto di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale».
Rispetto alla tradizione precedente, il Codice di diritto canonico attribuisce al capo del Collegio Episcopale un diritto di veto che può privare qualsiasi decisione della soggettività giuridica in fatto di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale. Viceversa, il Pontefice, può esercitare una potestà suprema sulla Chiesa universale, ancorché non piena, a prescindere dal Collegio dei Vescovi.
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