Commissario ad acta

Il commissario ad acta è, nel processo amministrativo italiano, un ausiliario del giudice deputato a sostituirsi all'amministrazione inadempiente nell'emanazione di qualche atto.

Caratteristiche

È un funzionario pubblico e viene nominato dal giudice amministrativo nell'ambito del giudizio di ottemperanza al fine di emanare i provvedimenti che avrebbe dovuto emettere l'Amministrazione inadempiente.

La sua natura giuridica è duplice poiché, da una parte, è un ausiliario del giudice, e dell'altra è un funzionario pubblico - come detto; fa quindi parte della Pubblica Amministrazione. Solitamente il commissario ad acta è scelto fra i dipendenti di un'amministrazione che esercita il potere di vigilanza nei confronti dell'Autorità che ha emanato l'atto impugnato.

Nomina

La necessità della nomina di un funzionario ad hoc per l'emanazione di un provvedimento conforme alla sentenza del giudice amministrativo trova le sue ragioni nel principio della divisione dei poteri e, più specificamente, nell'impossibilità per il titolare del potere giurisdizionale di sovrapporsi al titolare del potere esecutivo/amministrativo senza contestuale violazione del principio di attribuzione.

La sentenza emessa da parte del giudice amministrativo ha un effetto ripristinatorio grazie al quale l'Amministrazione deve agire come avrebbe dovuto fare sin dall'inizio. Se ciò non viene "ottemperato" ecco che interviene il commissario ad acta, figura creata giurisprudenzialmente per meglio tutelare l'interesse del soggetto vincitore del giudicato amministrativo, vista la difficile possibilità che nella pratica fosse fatto dal giudice amministrativo.

Note

  1. ↑ Art. 21 codice del processo amministrativo - Commissario ad acta, su Brocardi. URL consultato il 21 ottobre 2026.

Bibliografia

Riferimenti normativi

Voci correlate

Collegamenti esterni

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