Continenza

La continenza di cause è un istituto del diritto processuale civile italiano, disciplinato dall'articolo 39, secondo comma, del codice di procedura civile. Esso si configura qualora pendano davanti a giudici diversi due controversie caratterizzate dai medesimi elementi soggettivi (personae) e dalla stessa causa petendi (il titolo della domanda), ma da un petitum (l'oggetto della richiesta) quantitativamente differente, nel quale l'uno ricomprende l'altro in quanto di portata più ampia.

Per risolvere il conflitto ed evitare il contrasto tra giudicati, la legge applica il principio della prevenzione, integrato dalle ordinarie regole sulla competenza: il giudice preventivamente adito dispone la continuazione del giudizio davanti a sé solo qualora sia competente anche per la causa successivamente instaurata; in caso contrario, dichiara la continenza e fissa un termine per la riassunzione del processo davanti al secondo giudice.

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