Il conto corrente (spesso abbreviato con la sigla C/C) è un tipo di contratto col quale un istituto bancario e un suo cliente (detto "correntista") si obbligano a registrare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.
Materialmente si concretizza in uno strumento bancario che indica generalmente il deposito di denaro da parte del titolare/possessore del conto, comunemente detto correntista, all'interno dell'istituto di credito, e che consente l'utilizzo di moneta bancaria, del cosiddetto denaro elettronico ed altri strumenti finanziari da parte del titolare stesso.
Il conto corrente viene utilizzato sia dai soggetti privati (sia persone che enti di diritto come imprese) che da enti pubblici. I primi lo adoperano principalmente per la canalizzazione dello stipendio, l'addebito delle utenze e come forma impropria di risparmio; le aziende lo utilizzano invece per convogliare i flussi di denaro (incassi e pagamenti) nazionali ed internazionali attraverso i bonifici. Esso permette quindi di utilizzare tutti gli strumenti che sostituiscono il denaro contante (quali: assegni, carte di credito, bonifici, addebiti preautorizzati), e servizi di home banking.
Nei vari Stati del mondo ci sono forme di tutela previste dalla legge e realizzate in vario modo; ad esempio uno strumento piuttosto diffuso è un fondo di garanzia dei depositanti per garantire i risparmi presso banche oggetto di fallimento.
Generalmete, in prima istanza, ogni istituto risponde dei crediti vantati da terzi nei suoi confronti. In caso di difficoltà, le banche centrali hanno il potere di imporre fusioni, acquisizioni e aumenti di capitale sociali ad altre banche, una "cordata di salvataggio" degli istituti in difficoltà. La Banca Centrale è responsabile delle attività e delle passività degli istituti di credito operanti, o che hanno operato e terminato ogni attività, nel territorio nazionale. Da ultimo, lo Stato con il suo patrimonio è garante dell'esposizione del sistema bancario verso terzi.
Il Regolamento europeo n. 655/2014 ha introdotto l’ordinanza europea di sequestro conservativo per semplificare il recupero coattivo dei crediti di natura civile e commerciale. La normativa tutela i creditori nei casi in cui il conto corrente del debitore si trovi in un Paese diverso da quello del giudice che ha il compito a decidere del recupero del credito, oppure differente dal domicilio del creditore. La procedura non sostituisce quelle previste dagli Stati membri e non si applica ai diritti reali derivanti da testamenti, successioni o procedure fallimentari.
I fondi di garanzia sono alimentati dagli Stati membri dell'Unione Europea e dalle banche che vi hanno sede legale, limitatamente all'esposizione delle filiali poste nel territorio nazionale. Solamente a queste lo Stato può imporre l'adesione al fondo: infatti lo Stato non ha giurisdizione sulle filiali estere di banche aventi sede legale nello Stato, né sulle sedi nazionali di banche di diritto estero. Perciò i fondi di garanzia coprono i depositi dei cittadini di uno Stato membro, presso filiali nazionali di banche aventi sede legale nello Stato.
Il codice civile italiano prevededue figure di conto corrente:
In Italia l'identificazione del conto corrente è stata a lungo basata sulle coordinate bancarie BBAN (codice alfanumerico di 23 caratteri), contenente il codice CIN, il codice ABI della banca, il CAB dell'agenzia/succursale e il numero di C/C. Dal 1º gennaio 2008 si è passati al codice IBAN (codice alfanumerico di 27 caratteri) composto da 27 caratteri: il codice ISO 3166-1 dello Stato, due cifre di controllo, e il BBAN.
Il titolare di un conto corrente semplice può prelevare la somma depositata solo alla scadenza, mentre nel conto corrente di corrispondenza il correntista ha l'esigibilità a vista delle somme in esso depositate. La banca che ha un rapporto di fiducia con il cliente (ne riceve garanzie economiche) può concedergli il fido bancario, che consente scoperti in linea capitale in limiti prestabiliti. Al correntista, specie nel passato, può venire riconosciuto un interesse sulle somme versate (definito "interesse creditore" o "interesse attivo") sia per incentivare il risparmio e quindi il deposito di somme sul conto corrente, sia quale parziale ricompensa per il rischio affrontato dal creditore.
Al conto corrente possono essere associati servizi come libretto degli assegni, se si è sottoscritta l'apposita convenzione; addebito diretto delle utenze; carta di debito, per prelevare dagli sportelli automatici e pagare, mediante il circuito BANCOMAT o quelli internazionali come Visa e MasterCard, o FastPay per il pagamento caselli autostradali.
Periodicamente, con cadenza trimestrale o mensile, la banca mette a disposizione (in forma cartacea o su web) ai correntisti il cosiddetto estratto conto (normalmente identificato con la sigla E/C), contenente il saldo disponibile e, in un prospetto, il riepilogo dei movimenti effettuati nel periodo. L'estratto conto è molto importante per il cliente in quanto con esso verifica i movimenti sul C/C effettuati e conosce il saldo e, ai fini ISEE, anche la giacenza media. In particolare nel conto corrente si ravvisano 3 tipi di saldo:
Gli istituti di credito prevedono vari tipi di conto corrente, ad es. a canone o con pagamento delle operazioni. Sono sempre più diffusi i cosiddetti conti Internet, ossia i conti correnti a canone zero o molto basso, che hanno un'operatività soprattutto su Internet.
L'art. 119 del D.Lgs. n. 385/93 dispone che gli estratti conto si intendono approvati trascorsi 60 giorni di calendario dal ricevimento senza che il cliente si opponga.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nei rapporti privati fra banca e cliente, l'estratto conto corrente integrale, elaborato a partire dal saldo zero e dalla data dell'apertura conto, ha valore legale come prova di pagamento, e della conseguenza esistenza di un debito/credito da parte di una delle due controparti del rapporto bancario. Tuttavia, l'estratto conto è opponibile solamente in casi limitati nei rapporti di diritto pubblico all'Agenzia delle entrate, all'agente di riscossione fiscale e alla Pubblica amministrazione italiana, difettando del duplice requisito della certificazione della data e della certificazione del titolo di pagamento, laddove la causale è un'informazione prodotta unilateralmente dal correntista. L'associazione fra il conferimento in denaro e l'adempimento di una determinata prestazione obbligatoria è certificato dalla firma del creditore mediante la quietanza di pagamento.
Il conto corrente è una forma di risparmio tutelata in modo universale dall'intervento statale; infatti la Costituzione della Repubblica Italiana prevede infatti che la Repubblica Italiana tuteli il risparmio in tutte le sue forme. A giustificazione di questi interventi si considerano i costi sociali dovuti ad eventuale disordine pubblico, povertà e disoccupazione che provocherebbero una corsa agli sportelli e la conseguente interruzione del credito ad imprese e cittadini. L'Italia garantisce i depositi presso filiali situate in Italia di banche aventi sede legale in Italia; invece non sono garantiti i conti correnti domiciliati presso filiali estere di banche italiane, né i conti correnti di cittadini italiani presso filiali presenti in Italia di banche di diritto estero.
I conti correnti sono soggetti a due fondi di garanzia che tutelano i depositi fino a 100 000 euro:
Un normale conto corrente subisce una tassazione su due fronti:
Al 2026 la normativa italiana Non specifica i casi e le modalità in cui l’amministrazione è tributaria è autorizzata a effettuare controlli sui conti correnti bancari dei cittadini, prassi che si basa su mere procedure interne e che non prevede per i titolari dei conti correnti la possibilità di tutelarsi preventivamente davanti a un giudice terzo e imparziale.
Con sentenza n. 2510/2026, la Cedu ha condannato tale discrezionalità dell'amministrazione tributaria nell'accesso ai dati privati dei correntisti, obbligando l'Italia a limitare i prelievi forzosi solamente ai casi di necessità e urgenza.
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