| Decreto Maroni | |
|---|---|
| Titolo esteso | Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori |
| Stato | |
| Tipo legge | Decreto-legge |
| Legislatura | XVI |
| Proponente | Roberto Maroni |
| Schieramento | Governo Berlusconi IV |
| Promulgazione | 23 febbraio 2009 |
| A firma di | Giorgio Napolitano |
| In vigore | 25 febbraio 2009 (convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38) |
| Testo | |
| Testo su Normattiva | |
Il decreto Maroni (ovvero decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38), è un atto normativo della Repubblica Italiana - promosso da Roberto Maroni come Ministro dell'Interno durante il governo Berlusconi IV - contenente una serie di norme giuridiche in materia del diritto penale italiano.
Inizialmente promosso dal Ministro dell'interno Roberto Maroni con l'approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 23 febbraio 2009, si è successivamente arricchito di proposte avviate da numerosi firmatari. Venne approvato al Senato con 261 sì, 3 no e un astenuto in data 22 aprile 2009, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 il 24 aprile 2009.
Il via libera dal Senato è avvenuto a seguito della modifica da parte della Camera delle norme sulle ronde e dell'eliminazione del provvedimento che, nella versione originale del DL all'articolo 5, prevedeva il prolungamento della permanenza degli immigrati clandestini nei Centri di identificazione e espulsione da due a sei mesi.
All'emanazione del decreto seguì la legge 15 luglio 2009, n. 94 che conteneva ulteriori innovazioni in tema di sicurezza pubblica e modifiche al codice penale italiano originariamente stralciate dalla versione originale del decreto, il decreto del Ministero dell'Interno 8 agosto 2009 che disciplina le associazioni di osservatori volontari per la sicurezza urbana, e il D.M. 6 ottobre 2009 che norma la figura degli "addetti alla sicurezza".
Viene prevista custodia cautelare in carcere obbligatoria per chi è sospettato di particolari reati, e nella fattispecie violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, prostituzione minorile e pedopornografia, turismo sessuale; prevedendo anche una denuncia non palesemente infondata come requisito far scattare il regime carcerario. Tale disposizione è stato inserita nel testo legislativo a seguito delle polemiche suscitate dalla concessione degli arresti domiciliari a un giovane accusato di aver perpetrato uno stupro del quale ha poi fornito piena confessione, convincendo così il giudice ad attuare una misura cautelare meno severa; a questo proposito, il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi dichiarò che l'introduzione è stata fatta «d'urgenza sull'onda del clamore, ma la realtà è che nel 2008 gli stupri in Italia sono diminuiti».
La norma, modificando l'art. 4bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ha inoltre reso più difficile la possibilità di accedere a vantaggi penitenziari come l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione. La violenza sessuale, gli atti sessuali con minorenni e la violenza sessuale di gruppo, così come lo stalking, diventano infine aggravanti speciali del delitto di omicidio grazie a due modifiche applicate all'articolo 576 del codice penale italiano.
Il requisito dell'obbligatrorietà della custodia carceraria, quale unica misura cautelare possibile nei reati sessuali, è stato poi dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza del 21 luglio 2010, n. 265.
La legge 94/2009 conteneva una delega per la normazione della disciplina della figura del "buttafuori", da attuarsi tramite l'emanazione di apposito decreto ministeriale; una disciplina specifica è stata emanata col D.M. 6 ottobre 2009, riguardante pure gli addetti alla sicurezza nei luoghi pubblici deputati allo svolgimento di attività di spettacolo ed intrattenimento.
La legge del 2009 ha introdotto la possibilità di istituire associazioni di privati cittadini allo scopo di circolare sul territorio per segnalare potenziali situazioni di pericolo della sicurezza urbana e di disagio sociale alle forze di polizia italiane, con l'impossibilità di portare armi ma solo apparecchi di telefonia mobile nonché apposite pettorine identificative e gli elementi previsti all'allegato A del D.M 8 agosto 2009. Tali associazioni debbono essere iscritte presso apposito albo presso l'ufficio territoriale di governo competente, a cura del prefetto sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Le regioni e gli enti locali interessati possono eventualmente istituire corsi di formazione. Il coordinamento e il controllo spettano ai comitati provinciali dell'ordine pubblico, ai prefetti e dai sindaci.
La regolamentazione del fenomeno è stata fortemente voluta dal partito di Maroni - la Lega Nord - ma ha trovato opposizione da parte delle frange della maggioranza facenti capo ad AN, guidate dal sindaco di Roma Gianni Alemanno. Proprio su pressione di queste ultime è stata apportata la modifica secondo cui i gruppi di volontari non debbano essere armati.
La legge sanzionava l'immigrazione illegale nella ipotesi in cui straniero che faccia ingresso o si trattenga nel territorio italiano senza documenti, rendendolo passibile di un’infrazione amministrativa che comporta l’espulsione, rendendo la fattispecie un reato perseguibile d’ufficio. Il delitto era punibile con l'espulsione immediata o alternativamente con contravvenzione penale o pena pecuniaria. Tale fattispecie delittuosa è stata poi abolita.
| Delitto di Atti persecutori | |
|---|---|
| Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione III |
| Disposizioni | art. 612 bis |
| Competenza | tribunale monocratico |
| Procedibilità | |
| Arresto | facoltativo |
| Fermo | non consentito |
| Pena | reclusione da 1 anno a 6 anni e sei mesi |
Il decreto, modificando l'art. 612 del codice penale, ha introdotto il delitto di "atti persecutori" allo scopo di reprimere i fenomeni di stalking, con la congiunta introduzione di nuove misure a disposizione di prefetti e questori che potranno così notificare atti di ammonimento e allontanamento dalla vittima (previa esplicita richiesta da parte di quest'ultima, salvo casi particolarmente gravi in cui è comunque consentita la procedibilità d'ufficio) a carico dello stalker.
La legge ha introdotto l'articolo 612-bis al codice penale, che recita:
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.»
Questa fattispecie di reato è normalmente procedibile a querela, ma è prevista la procedibilità d'ufficio qualora la vittima sia un minore, una persona disabile, quando il reato è connesso con altro delitto procedibile d'ufficio e quando lo stalker è già stato ammonito precedentemente dal questore.
A ciò si aggiungono alcune norme accessorie, ossia l'aumento di pena in caso di recidiva o se il soggetto perseguitato è un minore, il fatto che lo stalking costituisca un'aggravante in caso di omicidio e violenza sessuale e la possibilità di ricorrere alle misure di indagine previste per i reati più gravi, quali le intercettazioni telefoniche e gli incidenti probatori finalizzati ad acquisire le testimonianze di minori.
L'art. 2 comma n. 30 della legge ha stabilito modificando l'art. 143 del TUEL, tra l'altro, che all'infuori dei casi previsti dall'art. 141 di tale testo unico, i consigli comunali e provinciali siano sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, emergano elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali interessate, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
| Delitto di Oltraggio a pubblico ufficiale | |
|---|---|
| Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo II, Capo II |
| Disposizioni | art. 341 bis |
| Competenza | tribunale monocratico |
| Procedibilità | d'ufficio |
| Arresto | facoltativo |
| Fermo | consentito |
| Pena | reclusione fino a tre anni |
La legge all'art. 1 reintroduce il reato di "oltraggio a pubblico ufficiale" - originariamente previsto dal codice penale e abrogato dalla legge 25 giugno 1999 n. 205 - inserendo l'art. 341 bis all'interno nel codice; la nuova norma afferma che:
Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.
Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.»
Rispetto all'originaria previsione del codice Rocco, è richiesta la presenza di più persone, mentre invece in precedenza tale requisito costituiva solo circostanza aggravante. L'arresto è facoltativo se ricorra l'ipotesi di flagranza di reato, è può portare a fermo di polizia se ricorrano le condizioni di cui all'art. 384 del codice di procedura penale ("Fermo di indiziato di delitto").
La norma più criticata è stata quella relativa agli osservatori per la sicurezza, contestata per presunta incostituzionalità rispetto all'art.18, comma 2, da parte di Antonio Di Pietro e del CSM. La sentenza 28 aprile 2010 n. 226 della Corte costituzionale della Repubblica Italiana ha ribadito la legittimità delle ronde, ma ha sancito l'illegittimità del loro uso nelle situazioni di "disagio sociale". Nel formulare il decreto, Maroni ha ripetutamente dichiarato di essersi ispirato al modello dei City Angels di Milano. Il presidente e fondatore dei City Angels, Mario Furlan, si è dichiarato sostanzialmente favorevole al provvedimento.
Secondo quanto riportato dal quotidiano la Repubblica nel 2010 il decreto Maroni, fissando parametri e istituendo una procedura di registrazione, avrebbe scoraggiato la maggioranza delle ronde fai-da-te. Per altri, per lo stesso motivo i gruppi già esistenti come i "City Angels" non avrebbero avuto ragione di cercare l'iscrizione, considerandosi agenti sociali e non di sicurezza. Nel settembre 2010, i City Angels non risultavano registrati o in attesa di registrazione come associazioni di volontari per la sicurezza presso la Prefettura di Milano o delle altre città in cui sono presenti. Infatti, riguardo alla diffusione degli osservatori per la sicurezza, un censimento delle "ronde" nell'agosto 2009 ne contava circa 70, di cui 17 solo in Lombardia, 10 in Veneto. Un anno dopo, a seguito del decreto, erano 4 (Varazze - unica ronda già autorizzata - e poi a Milano, Treviso, Bolzano).
Lo stesso Furlan in un'intervista rilasciata sullo stesso quotidiano la Repubblica nel 2010 si è espresso sulle norme contenute nella legge del 2009 definendole inutili per le finalità dell'associazione dei City Angels, che sono di assistenza e non di concorso al mantenimento della sicurezza pubblica.