Decreto Maroni

Decreto Maroni
Titolo estesoMisure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori
StatoItalia (bandiera) Italia
Tipo leggeDecreto-legge
LegislaturaXVI
ProponenteRoberto Maroni
SchieramentoGoverno Berlusconi IV
Promulgazione23 febbraio 2009
A firma diGiorgio Napolitano
In vigore25 febbraio 2009 (convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38)
Testo
Testo su Normattiva

Il decreto Maroni (ovvero decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38), è un atto normativo della Repubblica Italiana - promosso da Roberto Maroni come Ministro dell'Interno durante il governo Berlusconi IV - contenente una serie di norme giuridiche in materia del diritto penale italiano.

Storia

Inizialmente promosso dal Ministro dell'interno Roberto Maroni con l'approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 23 febbraio 2009, si è successivamente arricchito di proposte avviate da numerosi firmatari. Venne approvato al Senato con 261 sì, 3 no e un astenuto in data 22 aprile 2009, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 il 24 aprile 2009.

Il via libera dal Senato è avvenuto a seguito della modifica da parte della Camera delle norme sulle ronde e dell'eliminazione del provvedimento che, nella versione originale del DL all'articolo 5, prevedeva il prolungamento della permanenza degli immigrati clandestini nei Centri di identificazione e espulsione da due a sei mesi.

All'emanazione del decreto seguì la legge 15 luglio 2009, n. 94 che conteneva ulteriori innovazioni in tema di sicurezza pubblica e modifiche al codice penale italiano originariamente stralciate dalla versione originale del decreto, il decreto del Ministero dell'Interno 8 agosto 2009 che disciplina le associazioni di osservatori volontari per la sicurezza urbana, e il D.M. 6 ottobre 2009 che norma la figura degli "addetti alla sicurezza".

Contenuto normativo

Carcere obbligatorio per reati sessuali

Lo stesso argomento in dettaglio: Violenza sessuale (ordinamento italiano).

Viene prevista custodia cautelare in carcere obbligatoria per chi è sospettato di particolari reati, e nella fattispecie violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, prostituzione minorile e pedopornografia, turismo sessuale; prevedendo anche una denuncia non palesemente infondata come requisito far scattare il regime carcerario. Tale disposizione è stato inserita nel testo legislativo a seguito delle polemiche suscitate dalla concessione degli arresti domiciliari a un giovane accusato di aver perpetrato uno stupro del quale ha poi fornito piena confessione, convincendo così il giudice ad attuare una misura cautelare meno severa; a questo proposito, il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi dichiarò che l'introduzione è stata fatta «d'urgenza sull'onda del clamore, ma la realtà è che nel 2008 gli stupri in Italia sono diminuiti».

La norma, modificando l'art. 4bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ha inoltre reso più difficile la possibilità di accedere a vantaggi penitenziari come l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione. La violenza sessuale, gli atti sessuali con minorenni e la violenza sessuale di gruppo, così come lo stalking, diventano infine aggravanti speciali del delitto di omicidio grazie a due modifiche applicate all'articolo 576 del codice penale italiano.

Il requisito dell'obbligatrorietà della custodia carceraria, quale unica misura cautelare possibile nei reati sessuali, è stato poi dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza del 21 luglio 2010, n. 265.

Disciplina del buttafuori

Lo stesso argomento in dettaglio: Buttafuori (Italia).

La legge 94/2009 conteneva una delega per la normazione della disciplina della figura del "buttafuori", da attuarsi tramite l'emanazione di apposito decreto ministeriale; una disciplina specifica è stata emanata col D.M. 6 ottobre 2009, riguardante pure gli addetti alla sicurezza nei luoghi pubblici deputati allo svolgimento di attività di spettacolo ed intrattenimento.

Introduzione delle "associazioni di volontari per la sicurezza urbana"

La legge del 2009 ha introdotto la possibilità di istituire associazioni di privati cittadini allo scopo di circolare sul territorio per segnalare potenziali situazioni di pericolo della sicurezza urbana e di disagio sociale alle forze di polizia italiane, con l'impossibilità di portare armi ma solo apparecchi di telefonia mobile nonché apposite pettorine identificative e gli elementi previsti all'allegato A del D.M 8 agosto 2009. Tali associazioni debbono essere iscritte presso apposito albo presso l'ufficio territoriale di governo competente, a cura del prefetto sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Le regioni e gli enti locali interessati possono eventualmente istituire corsi di formazione. Il coordinamento e il controllo spettano ai comitati provinciali dell'ordine pubblico, ai prefetti e dai sindaci.

La regolamentazione del fenomeno è stata fortemente voluta dal partito di Maroni - la Lega Nord - ma ha trovato opposizione da parte delle frange della maggioranza facenti capo ad AN, guidate dal sindaco di Roma Gianni Alemanno. Proprio su pressione di queste ultime è stata apportata la modifica secondo cui i gruppi di volontari non debbano essere armati.

Introduzione del reato di "clandestinità"

La legge sanzionava l'immigrazione illegale nella ipotesi in cui straniero che faccia ingresso o si trattenga nel territorio italiano senza documenti, rendendolo passibile di un’infrazione amministrativa che comporta l’espulsione, rendendo la fattispecie un reato perseguibile d’ufficio. Il delitto era punibile con l'espulsione immediata o alternativamente con contravvenzione penale o pena pecuniaria. Tale fattispecie delittuosa è stata poi abolita.

Introduzione del reato di "atti persecutori"

Lo stesso argomento in dettaglio: Stalking.
Delitto di
Atti persecutori
FonteCodice penale italiano
Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione III
Disposizioniart. 612 bis
Competenzatribunale monocratico
Procedibilità
Arrestofacoltativo
Fermonon consentito
Penareclusione da 1 anno a 6 anni e sei mesi

Il decreto, modificando l'art. 612 del codice penale, ha introdotto il delitto di "atti persecutori" allo scopo di reprimere i fenomeni di stalking, con la congiunta introduzione di nuove misure a disposizione di prefetti e questori che potranno così notificare atti di ammonimento e allontanamento dalla vittima (previa esplicita richiesta da parte di quest'ultima, salvo casi particolarmente gravi in cui è comunque consentita la procedibilità d'ufficio) a carico dello stalker.

La legge ha introdotto l'articolo 612-bis al codice penale, che recita:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.»

Questa fattispecie di reato è normalmente procedibile a querela, ma è prevista la procedibilità d'ufficio qualora la vittima sia un minore, una persona disabile, quando il reato è connesso con altro delitto procedibile d'ufficio e quando lo stalker è già stato ammonito precedentemente dal questore.

A ciò si aggiungono alcune norme accessorie, ossia l'aumento di pena in caso di recidiva o se il soggetto perseguitato è un minore, il fatto che lo stalking costituisca un'aggravante in caso di omicidio e violenza sessuale e la possibilità di ricorrere alle misure di indagine previste per i reati più gravi, quali le intercettazioni telefoniche e gli incidenti probatori finalizzati ad acquisire le testimonianze di minori.

Modifiche allo scioglimento dei comuni per infiltrazioni mafiose

L'art. 2 comma n. 30 della legge ha stabilito modificando l'art. 143 del TUEL, tra l'altro, che all'infuori dei casi previsti dall'art. 141 di tale testo unico, i consigli comunali e provinciali siano sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, emergano elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali interessate, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

Reintroduzione del reato di "oltraggio a pubblico ufficiale"

Lo stesso argomento in dettaglio: Pubblico ufficiale (ordinamento italiano).
Delitto di
Oltraggio a pubblico ufficiale
FonteCodice penale italiano
Libro II, Titolo II, Capo II
Disposizioniart. 341 bis
Competenzatribunale monocratico
Procedibilitàd'ufficio
Arrestofacoltativo
Fermoconsentito
Penareclusione fino a tre anni

La legge all'art. 1 reintroduce il reato di "oltraggio a pubblico ufficiale" - originariamente previsto dal codice penale e abrogato dalla legge 25 giugno 1999 n. 205 - inserendo l'art. 341 bis all'interno nel codice; la nuova norma afferma che:

«Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.

Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.»

Rispetto all'originaria previsione del codice Rocco, è richiesta la presenza di più persone, mentre invece in precedenza tale requisito costituiva solo circostanza aggravante. L'arresto è facoltativo se ricorra l'ipotesi di flagranza di reato, è può portare a fermo di polizia se ricorrano le condizioni di cui all'art. 384 del codice di procedura penale ("Fermo di indiziato di delitto").

Il dibattito nell'opinione pubblica

La norma più criticata è stata quella relativa agli osservatori per la sicurezza, contestata per presunta incostituzionalità rispetto all'art.18, comma 2, da parte di Antonio Di Pietro e del CSM. La sentenza 28 aprile 2010 n. 226 della Corte costituzionale della Repubblica Italiana ha ribadito la legittimità delle ronde, ma ha sancito l'illegittimità del loro uso nelle situazioni di "disagio sociale". Nel formulare il decreto, Maroni ha ripetutamente dichiarato di essersi ispirato al modello dei City Angels di Milano. Il presidente e fondatore dei City Angels, Mario Furlan, si è dichiarato sostanzialmente favorevole al provvedimento.

Secondo quanto riportato dal quotidiano la Repubblica nel 2010 il decreto Maroni, fissando parametri e istituendo una procedura di registrazione, avrebbe scoraggiato la maggioranza delle ronde fai-da-te. Per altri, per lo stesso motivo i gruppi già esistenti come i "City Angels" non avrebbero avuto ragione di cercare l'iscrizione, considerandosi agenti sociali e non di sicurezza. Nel settembre 2010, i City Angels non risultavano registrati o in attesa di registrazione come associazioni di volontari per la sicurezza presso la Prefettura di Milano o delle altre città in cui sono presenti. Infatti, riguardo alla diffusione degli osservatori per la sicurezza, un censimento delle "ronde" nell'agosto 2009 ne contava circa 70, di cui 17 solo in Lombardia, 10 in Veneto. Un anno dopo, a seguito del decreto, erano 4 (Varazze - unica ronda già autorizzata - e poi a Milano, Treviso, Bolzano).

Lo stesso Furlan in un'intervista rilasciata sullo stesso quotidiano la Repubblica nel 2010 si è espresso sulle norme contenute nella legge del 2009 definendole inutili per le finalità dell'associazione dei City Angels, che sono di assistenza e non di concorso al mantenimento della sicurezza pubblica.

Note

  1. ↑ Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, su normattiva.it, Normattiva. URL consultato il 6 ottobre 2026.
  2. 1 2 3 È legge il decreto antistupri. L'abc del provvedimento, su ilsole24ore.com, Il Sole 24 ore, 22 aprile 2009. URL consultato il 31 agosto 2009.
  3. ↑ Stupro Capodanno, ventiduenne ai domiciliari. Alemanno: «Sbagliato, vanno revocati», su corriere.it, Corriere della Sera, 24 gennaio 2009. URL consultato il 31 agosto 2009.
  4. ↑ Decreto antistupri, il Cdm approva. Sì alle ronde, ma non armate, su repubblica.it, La Repubblica, 20 febbraio 2009. URL consultato il 31 agosto 2009.
  5. ↑ Simone Mariani, Incostituzionale il carcere come unica misura cautelare nei reati sessuali, su altalex.com, 14 settembre 2010.
  6. ↑ Art. 3 - commi da 7 a 13 - della legge 15 luglio 2009, n. 94, su edizionieuropee.it.
  7. ↑ Dal governo il decreto anti-stupri: ergastolo ai violentatori e ronde gestite dai prefetti, su blog.panorama.it, Panorama, 20 febbraio 2009. URL consultato il 31 agosto 2009 (archiviato dall'url originale il 14 luglio 2009).
  8. ↑ Via libera al decreto anti-stupri. Gli ex agenti nelle ronde, su corriere.it, Corriere della Sera, 20 febbraio 2009. URL consultato il 31 agosto 2009.
  9. ↑ L'Italia abolisce il reato di immigrazione clandestina, su liberties.eu, 3 aprile 2014.
  10. ↑ Articolo 612 bis codice penale, su brocardi.it.
  11. ↑ Cosa prevede il Ddl stalking, su dire.it. URL consultato il 12 luglio 2009 (archiviato dall'url originale il 24 luglio 2012).
  12. ↑ Relazione dell'Unione Camere Penali sul reato di atti persecutori (PDF), su camerepenali.it. URL consultato il 24 ottobre 2022 (archiviato il 24 ottobre 2022).
  13. ↑ Di Pietro: «Le ronde? Incostituzionali», La Repubblica, 21 aprile 2008.
  14. ↑ Per il Consiglio Superiore della Magistratura violerebbe il comma 2 dell'articolo 18 della Carta Costituzionale Archiviato il 4 aprile 2009 in Internet Archive..
  15. ↑ La Consulta: "No alle ronde in situazioni di disagio sociale", su repubblica.it, repubblica.it, 24 giugno 2010.
  16. ↑ Maroni cita i City Angels Archiviato il 31 luglio 2009 in Internet Archive..
  17. ↑ Ronde, si va avanti - i sindaci preoccupati.
  18. ↑ Le ronde ci sono già secondo il Ministro Maroni: i City Angels. Ma attenzione, niente rambo Archiviato il 31 luglio 2009 in Internet Archive..
  19. ↑ Bottiglie rotte, urla, minori nei portoni; lettore: ronde notturne, su statoquotidiano.it, 10 marzo 2013.
  20. ↑ Il flop delle ronde padane Dopo un anno ce n'è una sola, su repubblica.it, 12 settembre 2010.

Voci correlate

Collegamenti esterni