Energy Service Company

Le Energy Service Company (anche dette ESCo o ESCO) sono società che effettuano interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica, assumendo su di sé il rischio dell'iniziativa e liberando il cliente finale da ogni onere organizzativo e di investimento. I risparmi economici ottenuti vengono condivisi fra la ESCO ed il cliente finale con diverse tipologie di accordo commerciale.

La norma italiana che stabilisce i requisiti minimi per le società che vogliono svolgere il ruolo di Energy Service Company è la UNI CEI 11352:2014 "Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCo) - Requisiti generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti", che sostituisce la versione precedente del 2010. Essa delinea i requisiti minimi dei servizi di efficienza energetica e le capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria) che la ESCo deve possedere per poter offrire tali attività presso i propri clienti; assegna inoltre una lista di controllo per la verifica delle capacità delle ESCo. Tra i requisiti va ricordata la possibilità di avere un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE, certificato secondo la norma UNI CEI 11339 o in possesso dei requisiti richiesti) nel proprio organico.

Descrizione

Dalle modalità operative tipiche delle ESCO nel mercato, le ESCO possono essere definite in diversi modi:

  1. "un'impresa che finanzia, sviluppa e installa progetti rivolti al miglioramento dell'efficienza energetica ed al mantenimento dei costi relativi alle attrezzature installate a tal scopo";
  2. "un soggetto specializzato nell'effettuare interventi nel settore dell'efficienza energetica, assumendo per il cliente la necessità di reperire risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti e il rischio tecnologico, in quanto gestisce sia la progettazione/costruzione, sia la manutenzione per la durata del contratto (compresa usualmente fra i cinque e i dieci anni)";
  3. "una società che fornisce ai propri clienti (in genere utenti con significativi consumi di energia) un insieme di servizi integrati per la realizzazione, ed eventuale successiva gestione, di interventi per il risparmio energetico, garantendone i risultati ed i risparmi promessi, che viene compensata, in base ai risultati, con i risparmi conseguiti, eventualmente anche finanziando l'intervento".

Le ESCO possono formarsi con origini e caratteristiche diverse. Possono essere ad esempio:

Le ESCO non vanno confuse con un'altra categoria di società fornitrice di servizi energetici, l'Energy Service Provider Company (ESPC), che offre servizi energetici agli utenti finali, compresa la fornitura e l'installazione di apparecchiature efficienti e/o la messa a nuovo dell'edificio, la gestione e la manutenzione, la gestione degli impianti, la fornitura di energia. Le ESPC possono essere consulenti specializzati nel miglioramento energetico, produzione di attrezzature o servizi ausiliari. Possono ottenere alcuni incentivi legati alla diminuzione dei consumi, ma questi non sono così netti come nell'approccio "ESCO": una ESPC è pagata in percentuale in base all'entità dello studio o dell'installazione, non sulla base delle prestazioni del sistema proposto, quindi una ESPC non si assume rischi nel caso di funzionamento con prestazioni inferiori al previsto.

Le ESCo per la normativa italiana di settore

La prima definizione di ESCo nell'ordinamento italiano è stata data dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione della direttiva 2006/32/CE sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, in cui la ESCo è definita come «persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti».

La disciplina è stata successivamente aggiornata dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che ha rafforzato il ruolo delle ESCo, richiedendone la certificazione secondo la norma UNI CEI 11352 per l'accesso ai meccanismi di incentivazione dell'efficienza energetica.

A livello europeo la definizione di fornitore di servizi energetici è contenuta nell'articolo 2, punto 24, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica.

In Italia il decreto ministeriale dell'Ambiente 7 marzo 2012 ha definito i criteri ambientali minimi che le pubbliche amministrazioni devono inserire nei bandi di gara per l'acquisto dei servizi energetici degli edifici, affinché i relativi contratti d'appalto possano essere definiti verdi: tra i requisiti chiesti dal decreto si segnala che «oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, i candidati per essere ammessi alla gara d'appalto debbono avere capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria almeno pari a quelle previste dalla norma UNI CEI 11352 sulle società che forniscono servizi energetici e disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio, riducendone gli impatti ambientali».

L'accreditamento degli organismi che rilasciano la certificazione UNI CEI 11352 è affidato ad ACCREDIA, l'ente unico nazionale italiano di accreditamento.

Caratteristiche principali di una ESCO

In sostanza, gli elementi principali che distinguono le ESCO da altre società di servizi "tradizionali" sono:

  1. la ESCO viene remunerata in base al risparmio conseguito. Il profitto della ESCO è legato al risparmio energetico effettivamente ottenuto con la realizzazione del progetto. La differenza tra la bolletta energetica pre e post intervento migliorativo spetta alla ESCO in toto o pro-quota fino alla fine del periodo di pay-back previsto. Per la ESCO è importante rendicontare in modo preciso e chiaro i risparmi, per far questo si possono avvalere di protocolli di misura e verifica (M&V) come ad esempio il Protocollo internazionale di misura e verifica delle prestazioni (IPMVP);
  2. la ESCO finanzia o procura il finanziamento per il progetto. La peculiarità operativa è quindi che gli interventi tecnici necessari a ottenere i risparmi energetici non sono effettuati dal cliente, ma mediante investimenti sostenuti dalle stesse ESCO. L'utente di energia rimane così sgravato da ogni forma di investimento, e non dovrà preoccuparsi di finanziare gli interventi migliorativi dell'efficienza dei propri impianti;
  3. la ESCO garantisce al cliente il risparmio energetico. L'obiettivo primario della ESCO è quindi ottenere un risparmio attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, per conto della propria clientela utente di energia.

Settori di intervento

Fasi di intervento

Schema delle macrofasi dell’intervento di una ESCO

L'intervento offerto in genere dalle ESCO si articola in varie fasi:

Queste attività possono essere svolte dalla ESCO interamente o in parte, sia direttamente che subappaltando alcune delle attività, sempre però assumendone la responsabilità.

Obiettivi

Grazie alla possibilità di accedere a un servizio di esperti qualificati, sono raggiungibili i seguenti risultati:

Le ESCo certificate secondo la norma UNI CEI 11352 possono inoltre accedere, quali soggetti abilitati, al meccanismo dei titoli di efficienza energetica gestito dal Gestore dei servizi energetici e dall'ENEA.

Struttura della norma

La norma è strutturata nei seguenti punti principali:

Sono inoltre presenti due appendici:

Note

  1. 1 2 3 4 Energy Service Company (ESCO), su Dipartimento Unità Efficienza Energetica – ENEA. URL consultato il 20 settembre 2026.
  2. 1 2 UNI CEI 11352:2014 – Gestione dell'energia – Società che forniscono servizi energetici (ESCo) – Requisiti generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti, su UNI Store – Ente italiano di normazione, 17 aprile 2014. URL consultato il 20 settembre 2026.
  3. 1 2 3 Schema di accreditamento e certificazione, in conformità alla norma UNI CEI 11352:2014 "Società che forniscono servizi energetici" (ESCO), redatto ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 (PDF), su Ministero delle Imprese e del Made in Italy. URL consultato il 20 settembre 2026.
  4. ↑ Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 – Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, su Normattiva, 30 maggio 2008. URL consultato il 20 settembre 2026.
  5. 1 2 Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 – Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, su Normattiva, 4 luglio 2014. URL consultato il 20 settembre 2026.
  6. ↑ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, su EUR-Lex, 25 ottobre 2012. URL consultato il 20 settembre 2026.
  7. ↑ Decreto 7 marzo 2012 – Criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della pubblica amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici, su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 28 marzo 2012. URL consultato il 20 settembre 2026.

Bibliografia

Voci correlate

Collegamenti esterni