| Legge ex Cirielli | |
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| Titolo esteso | Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione. |
| Stato | |
| Tipo legge | Legge ordinaria |
| Legislatura | XIV |
| Proponente | Edmondo Cirielli (proposta originaria) Luigi Bobbio (emendamenti) |
| Schieramento | Casa delle Libertà |
| Promulgazione | 5 dicembre 2005 |
| A firma di | Carlo Azeglio Ciampi |
| Testo | |
| LEGGE 5 dicembre 2005, n. 251 "Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione." | |
La legge 5 dicembre 2005, n. 251 (conosciuta come legge ex Cirielli o Salva Previti) è una legge della Repubblica Italiana che dispone in tema di diritto penale.
Viene chiamata "ex Cirielli" perché il suo primo firmatario, il deputato Edmondo Cirielli, dopo le modifiche apportate dal parlamento la sconfessò e votò contro, chiedendo successivamente che non venisse più chiamata con il suo nome.
La legge introdusse modifiche al codice penale italiano e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione. In particolare, diminuiscono i termini di prescrizione e aumentano le pene per i recidivi e per i delitti di associazione mafiosa e usura. Si è disposto che la nuova disciplina non abbia effetto retroattivo, in maniera da non essere applicata ai processi in corso di dibattimento.
La norma modificò il calcolo della prescrizione dei reati di cui all'art. 157 del codice penale italiano. La previgente disciplina commisurava i termini prescrizionali in base a "scaglioni" (esempio: la prescrizione è di 15 anni se per il delitto è stabilita la pena della reclusione non inferiore a 10 anni), la nuova legge invece fissa i termini di prescrizione rendendoli uguali al massimo della pena edittale prevista per il tipo di reato (esempio: la prescrizione per il delitto di ricettazione sarà di 8 anni visto che la pena massima prevista è di anni 8) mantenendo la prescrizione fissa in 4 anni per i reati contravvenzionali e in 6 anni per i delitti la cui pena sia non superiore a 6 anni oppure sia pecuniaria.
La legge prevede anche un diverso aumento del termine prescrizionale nel caso in cui si verifichi un atto interruttivo pari ad 1/4 della pena, sia nel caso di delitti che di reati contravvenzionali. Inoltre è previsto che la detenzione negli istituti carcerari per un ultrasettantenne sia commutata in arresti domiciliari «purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, né sia stato mai condannato».
Il 2 febbraio 2012 il pubblico ministero Fabio De Pasquale ha sollevato un dubbio di costituzionalità della norma, invocando il controllo di legittimità costituzionale.
La richiesta è stata formalizzata nel corso del processo a carico di sei manager del gruppo SNAM, imputati di corruzione internazionale per aver pagato mazzette in Nigeria per lo sfruttamento di un giacimento petrolifero. La quarta sezione del tribunale di Milano doveva dichiarare prescritti i reati, essendo passati sette anni e mezzo dalla commissione dei reati (con la precedente norma la prescrizione si sarebbe applicata nel 2019). Per De Pasquale e il suo collega, Sergio Spadaro, l'applicazione della Cirielli è in contrasto con le convenzioni internazionali dell'Ocse e con le sentenze della Corte per i diritti dell'uomo. "In questi anni - ha sostenuto il pm in aula - grazie a questa riforma del 2005 si è pianificata nei palazzi di giustizia una strategia del ritardo per impedire che i processi arrivassero a sentenza".