L'esclusione della prova liberatoria è un istituto giuridico previsto dall'ordinamento penale italiano e regolamentato dall'art. 596 del codice penale.
Esso stabilisce che all'accusato dei delitti di ingiuria e diffamazione non è consentito provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa, salvo particolari eccezioni di legge.
Nel diritto penale romano, l'espressione latina exceptio veritatis (eccezione di verità) veniva usata per indicare la facoltà di chi era accusato dei reati di ingiuria o di diffamazione (o di altri reati analoghi attinenti) di dimostrare la verità dei fatti attribuiti; alternativamente, si intendeva per essa la causa di giustificazione o di non punibilità dei detti reati.
L'espressione rimane in uso nel linguaggio comune come eredità del diritto romano.
L'art. 596 dispone che:
Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo
Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:
Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è [per esso] condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabile la disposizione dell'articolo 595, comma 1»
Il comma terzo prevede le eccezioni ammesse: in via generale quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è sempre ammessa in un procedimento penale, che sia pendente o che venga aperto tramite presentazione di querela.
A norma del quarto comma, se la verità del fatto è provata o se il fatto ha successivamente determinato la condanna della persona a cui è stato attribuito, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non integrino di per sé stessi il reato di diffamazione.
La Corte Costituzionale, in data 5 luglio 1973, ha confermato la legittimità di tale normativa.
Per quello che riguarda il web, la Cassazione è però in questo momento orientata a letture meno restrittive della norma, ammettendo la facoltà di dimostrare anche quei fatti che rispettano i criteri richiesti dalla legge sulla stampa, ossia