Esclusione della prova liberatoria

L'esclusione della prova liberatoria è un istituto giuridico previsto dall'ordinamento penale italiano e regolamentato dall'art. 596 del codice penale.

Esso stabilisce che all'accusato dei delitti di ingiuria e diffamazione non è consentito provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa, salvo particolari eccezioni di legge.

Storia

Nel diritto penale romano, l'espressione latina exceptio veritatis (eccezione di verità) veniva usata per indicare la facoltà di chi era accusato dei reati di ingiuria o di diffamazione (o di altri reati analoghi attinenti) di dimostrare la verità dei fatti attribuiti; alternativamente, si intendeva per essa la causa di giustificazione o di non punibilità dei detti reati.

L'espressione rimane in uso nel linguaggio comune come eredità del diritto romano.

Disciplina normativa

L'art. 596 dispone che:

«Il colpevole del delitto previsto dall'articolo precedente non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo

Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:

  1. ) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;
  2. ) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
  3. ) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è [per esso] condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabile la disposizione dell'articolo 595, comma 1»

Analisi

Il comma terzo prevede le eccezioni ammesse: in via generale quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è sempre ammessa in un procedimento penale, che sia pendente o che venga aperto tramite presentazione di querela.

A norma del quarto comma, se la verità del fatto è provata o se il fatto ha successivamente determinato la condanna della persona a cui è stato attribuito, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non integrino di per sé stessi il reato di diffamazione.

La giurisprudenza in merito

La Corte Costituzionale, in data 5 luglio 1973, ha confermato la legittimità di tale normativa.

Per quello che riguarda il web, la Cassazione è però in questo momento orientata a letture meno restrittive della norma, ammettendo la facoltà di dimostrare anche quei fatti che rispettano i criteri richiesti dalla legge sulla stampa, ossia

Note

  1. ↑ Renato Bricchetti, Codice penale e leggi complementari, Milano, Gruppo Sole24ore, 2010, pag. 244.
  2. ↑ Arrigo Manfredini, La diffamazione verbale nel diritto romano (1979)
  3. ↑ Santalucia, Costantino e i «libelli famosi»
  4. ↑ Per un raffronto di metà ottocento tra diritto toscano, romano, austriaco vedi indicazione in
  5. ↑ Articolo 596 Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) "Esclusione della prova liberatoria", su brocardi.it.
  6. ↑ Corte Costituzionale sentenza 103/1973
  7. ↑ Cassazione 25 luglio 2008 n. 31392, su penale.it.

Bibliografia

Voci correlate