Garante per la protezione dei dati personali

Garante per la Protezione dei Dati Personali
Il palazzo delle Assicurazioni Generali a Roma, sede dell'Autorità dal 2019
SiglaGPDP
StatoItalia (bandiera) Italia
TipoAutorità amministrativa indipendente
Istituito31 dicembre 1996
daGoverno Prodi I
PresidentePasquale Stanzione (dal 29 luglio 2020)
VicepresidenteGinevra Cerrina Feroni
Bilancio63151074,68 € (2024)
Impiegati170 (8 gennaio 2019)
SedeRoma
IndirizzoPiazza Venezia 11, 00187 Roma
Sito webwww.garanteprivacy.it/

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP), noto anche come Garante della privacy, è un'autorità amministrativa indipendente italiana istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali.

Dal 2020 l'autorità è presieduta da Pasquale Stanzione.

Composizione

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali l'autorità è costituita da due organi: il Collegio e l'Ufficio.

Il Collegio è l'organo apicale dell'autorità. È composto da quattro membri, eletti una coppia ciascuna dalle due camere del Parlamento. Il Collegio elegge al suo interno un presidente, il cui voto prevale in caso di parità, e un vicepresidente. All'atto dell'istituzione le cariche collegiali erano di durata quadriennale e rinnovabili; dal 2005 la durata è fissata a sette anni senza possibilità di rinnovo. Le candidature al Collegio possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.

L'Ufficio è l'organo esecutivo dell'autorità. È retto da un segretario generale e si articola in "dipartimenti" e "servizi". Ogni dipartimento si occupa dei temi propri del Garante in relazione a un particolare settore della società oppure svolge funzioni di supporto al funzionamento dell'autorità stessa.

Il codice etico

Il codice etico adottato dal Garante definisce l'insieme dei principi di condotta morale e i criteri fondamentali affinché i dipendenti che operano presso l'"Ufficio del Garante" operino con imparzialità e trasparenza nell'attività amministrativa, nonché mantengano il rispetto degli obblighi di riservatezza. A ogni dipendente è proibito fare uso delle informazioni non disponibili al pubblico per realizzare interessi privati e rilasciare informazioni relative ad atti e provvedimenti prima della loro comunicazione alle parti.

Inoltre il dipendente deve provvedere a non trovarsi in una posizione che generi alcun tipo di conflitto di interesse ed è tenuto a mantenere rapporti con la stampa e con i fornitori di informazione ispirandosi al criterio della parità di trattamento per ciò che riguarda la tempestività della diffusione delle notizie. ll codice entrò in vigore il 1º luglio 1998 e può essere aggiornato in qualsiasi momento sulla base dell'esperienza.

Compiti e funzioni

Tra i diversi compiti del Garante (art. 154 D.Lgs. n. 196/2003) rientrano quelli di:

I poteri

Poteri d'indagine, autorizzativi e consultivi

Il Garante ha tutti i poteri di indagine seguenti ai sensi dell'art. 58 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR):

a) ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e, ove applicabile, al rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, di fornirle ogni informazione di cui necessiti per l'esecuzione dei suoi compiti;
b) condurre indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati;
c) effettuare un riesame delle certificazioni rilasciate in conformità dell'articolo 42, paragrafo 7 GDPR;
d) notificare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento le presunte violazioni del GDPR;
e) ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei suoi compiti; e
f) ottenere accesso a tutti i locali del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, in conformità con il diritto dell'Unione o il diritto processuale degli Stati membri.

Il Garante ha tutti i poteri autorizzativi e consultivi seguenti ai sensi dell'art. 58 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR):

a) fornire consulenza al titolare del trattamento, secondo la procedura di consultazione preventiva di cui all'articolo 36 GDPR;
b) rilasciare, di propria iniziativa o su richiesta, pareri destinati al parlamento nazionale, al governo dello Stato membro, oppure, conformemente al diritto degli Stati membri, ad altri organismi e istituzioni e al pubblico su questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
c) autorizzare il trattamento di cui all'articolo 36, paragrafo 5 GDPR, se il diritto dello Stato membro richiede una siffatta autorizzazione preliminare;
d) rilasciare un parere sui progetti di codici di condotta e approvarli, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5 GDPR;
e) accreditare gli organismi di certificazione a norma dell'articolo 43 GDPR;
f) rilasciare certificazioni e approvare i criteri di certificazione conformemente all'articolo 42, paragrafo 5 GDPR;
g) adottare le clausole tipo di protezione dei dati di cui all'articolo 28, paragrafo 8, e all'articolo 46, paragrafo 2, lettera d) GDPR;
h) autorizzare le clausole contrattuali di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera a) GDPR;
i) autorizzare gli accordi amministrativi di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera b) GDPR;
j) approvare le norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 47 GDPR.

Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni e dall'art. 58 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, il Garante, anche di propria iniziativa e avvalendosi dell'Ufficio, in conformità alla disciplina vigente e nei confronti di uno o più titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 154 del Codice in materia di protezione dei dati personali ha il compito di:

a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico;
b) trattare i reclami presentati, anche individuando con proprio regolamento modalità specifiche per la trattazione, nonché fissando annualmente le priorità delle questioni emergenti dai reclami che potranno essere istruite nel corso dell'anno di riferimento;
c) promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei casi di cui all'articolo 2-quater;
d) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;
e) trasmettere la relazione, predisposta annualmente ai sensi dell'articolo 59 GDPR, al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
f) assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui dando idonea attuazione al GDPR e al Codice in materia di protezione dei dati personali;
g) provvedere altresì all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal diritto dell'Unione europea o dello Stato e svolgere le ulteriori funzioni previste dall'ordinamento.

Il Garante svolge altresì la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da atti comunitari o dell'Unione europea e, in particolare:

Potere sanzionatorio e correttivo

Le sanzioni applicabili dal Garante sono solo di carattere amministrativo.

Sanzioni amministrative pecuniarie:

Poteri correttivi del Garante ai sensi dell'art. 58 del Regolamento generale sulla protezione dei dati:

a) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del presente regolamento;
b) rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del presente regolamento;
c) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell'interessato di esercitare i diritti loro derivanti dal presente regolamento;
d) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del presente regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine;
e) ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all'interessato una violazione dei dati personali;
f) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento;
g) ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento a norma degli articoli 16, 17 e 18 del Regolamento generale sulla protezione dei dati e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 19 del Regolamento generale sulla protezione dei dati;
h) revocare la certificazione o ingiungere all'organismo di certificazione di ritirare la certificazione rilasciata a norma degli articoli 42 e 43 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, oppure ingiungere all'organismo di certificazione di non rilasciare la certificazione se i requisiti per la certificazione non sono o non sono più soddisfatti;
i) infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, in aggiunta alle misure di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso; e
j) ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale.

Illeciti penali in relazione all'attività del Garante:

Cronotassi dei presidenti

I presidenti del Collegio sono stati:

Note

  1. ↑ Bilancio preventivo e consuntivo, su garanteprivacy.portaleamministrazionetrasparente.it.
  2. ↑ Il Garante, su garanteprivacy.it. URL consultato il 21 novembre 2025.
  3. ↑ Legge 31 dicembre 1996, n. 675
  4. ↑ Garante Privacy: Stanzione eletto presidente; a Cerrina Feroni la vicepresidenza, su primaonline.it. URL consultato il 2 agosto 2020.
  5. 1 2 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 153
  6. ↑ Il garante, su garanteprivacy.it. URL consultato il 20 aprile 2017.
  7. ↑ L'ufficio, su garanteprivacy.it. URL consultato il 21 novembre 2025.
  8. ↑ Precedenti Collegi del Garante, su garanteprivacy.it. URL consultato il 20 aprile 2017.

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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