Grado di giudizio

Con grado di giudizio, nel diritto processuale, si indica la fase delimitata da una sentenza o da una qualsiasi decisione nel merito emessa da un organo giudicante.

Tipologia

Nell'ordinamento giuridico italiano sono previsti dalla Costituzione due gradi del processo nel giudizio di merito (primo grado e appello), ma, comunque, è sempre possibile adire la Corte di cassazione per violazione di legge.

Latitudine dei poteri

A seconda del tipo di processo in esame possono variare le eccezioni proponibili, le prove ammissibili ed il giudice chiamato a pronunciarsi sulla controversia.

Lessicografia giuridica

Il sintagma in cui il "grado" di giudizio viene appaiato allo "stato" del giudizio (presente nei codici di rito e nell’art. 24 Cost., per cui «La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento») era già testualmente nell’art. 187 del codice di procedura civile del 1865 e nell’art. 379 del codice di processura civile di Maria Luigia. Non si tratta di un'endiadi: lo «stato» indica il momento o segmento in cui si trova il processo all’interno del suo svolgimento di fase (es. l'istruttoria rispetto all'udienza dibattimentale, il dibattimento rispetto alla camera di consiglio, ecc.); «grado» indica invece il livello di giurisdizione (primo grado, appello, ecc.). Quindi «in ogni stato e grado» significa, in sostanza, in qualunque momento processuale e a qualunque livello della sequenza delle impugnazioni.

Note

  1. ↑ M. Montanari, L’istruzione probatoria nei codici di Maria Luigia, in Atti del Convegno “I Codici di Maria Luigia. Tra tradizione e innovazione”, p. 274.

Voci correlate

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