Una guardia particolare giurata (comunemente guardia giurata), in Italia, è una guardia di sicurezza che opera nel campo della vigilanza privata, il cui compito è tutelare i beni mobili e immobili che le sono affidati.
Una prima regolamentazione in tema fu quella di cui alla legge 21 dicembre 1890 n. 7321 che all'art. 45 stabiliva:
La disciplina venne successivamente raccolta nel TULPS emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, ovvero il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Il decreto del ministero dell'interno del 1º dicembre 2010, n. 269, che ha stabilito nuovi requisiti per gli istituti di vigilanza, ha anche dettato nuove disposizioni per la formazione delle guardie dipendenti da tali enti.
La normativa generale in materia è costituita da:
Il titolo di GPG viene ottenuto a seguito del giuramento e dal conferimento di un decreto rilasciato dal prefetto della zona dove si esercita il servizio, ed è soggetto a rinnovo ogni due anni previa verifica, da parte delle autorità di pubblica sicurezza preposte, previa persistenza dei requisiti in capo al soggetto interessato; una volta accertata la presenza dei medesimi le guardie sono tenute a prestare giuramento, dinanzi al prefetto o un suo delegato, di fedeltà alla Repubblica Italiana, e di tale atto è prevista la redazione di un verbale. Esse sono tenute a indossare la divisa o, in casi particolari, il distintivo, i cui modelli vengono autorizzati dalla prefettura competente, su richiesta dell'istituto di appartenenza, ma in ogni caso non possono operare a tutela delle persone, funzione che, secondo la legge italiana, è di competenza delle forze di polizia italiane indicate nella legge 1º aprile 1981 n. 121.
Le GPG possono essere assunte e prestano servizio solo per conto di un istituto di vigilanza privata (non potendo quindi esercitare attività come un lavoratore autonomo), e il rapporto di lavoro è regolamentato dallo specifico contratto collettivo nazionale di lavoro (Vigilanza Privata, Investigazioni Private e Servizi Fiduciari) che prevede diverse qualifiche per il personale con funzioni amministrative e per quello con funzioni tecnico-operative. È comunque necessario che siano in possesso di licenza prefettizia e il loro operato è sottoposto alla vigilanza della questura competente, che con eventuali regolamenti provinciali può stabilire disposizioni sulle modalità del servizio e sulle dotazioni.
Nel caso in cui le guardie debbano utilizzare armi è necessario altresì rispettare le previsioni ed i requisiti per la licenza di porto d'armi in Italia; nel caso prestino servizio armato presso enti pubblici o privati, vengono obbligatoriamente iscritti ad una delle sezioni dell'Unione Italiana Tiro a Segno e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di addestramento di tiro;
La legislazione delle regioni d'Italia può dettare disposizioni particolari per il loro utilizzo: ad esempio, la Lombardia, con legge regionale 9 dicembre 2013 n. 18, ha disposto che i gestori dei servizi di trasporto pubblico, nonché gli enti locali competenti territorialmente, possano affidare alle guardie le attività di controllo, prevenzione, contestazione e accertamento, riguardo all'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa (ad esempio la sanzione relativa alla mancanza del titolo di viaggio dell'utente).
I requisiti sono previsti dall'art. 138 del TULPS e sono:
Il DM 269/2010 ha introdotto come ulteriore requisito minimo l'aver svolto e superato un corso di formazione teorico-pratica professionale della durata di almeno 48 ore. Infine, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentite le Regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.
In quanto soggetti privati dotati di apposita licenza, secondo la legge, nonché una consolidata giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, non possono essere considerate ipso iure pubblici ufficiali. Tuttavia alle GPG che svolgano attività di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili è riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
La licenza di porto d'armi per difesa personale è la medesima di quella rilasciata ai privati cittadini, tranne per alcune differenze: la sua durata è biennale ed è previsto il beneficio della riduzione dell'ammontare della prevista tassa di concessione governativa. Le GPG possono inoltre ottenere la licenza di porto di fucile per difesa personale che consente il porto di armi lunghe esclusivamente durante il turno di servizio e solo nel caso in cui si debbano espletare determinati compiti e mansioni; in ogni caso è vietato l'utilizzo di munizioni spezzate e sono consentite unicamente quelle a palla unica.
Secondo l'art. 133 del TULPS, inoltre, gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o alla custodia delle loro proprietà mobiliari o immobiliari. Durante il servizio la GPG dovrà eseguire compiti di prevenzione ed eventuale repressione di possibili attività criminali commesse ai danni dei beni assegnati dal committente o dall’istituto di vigilanza da cui dipende, eventualmente anche in collaborazione con le forze di polizia italiane come ribadito dal vademecum operativo del Ministero dell’interno esplicativo del D.M. 269/2010 emanato con circolare del 24 marzo 2011, mediante attività di:
Durante il servizio, e comunque in occasione di un intervento, la GPG:
Nel caso in servizio di scorta valori per conto di un istituto di vigilanza sono infine esentate dall'obbligo di indossare la cintura di sicurezza, così come sancito dal codice della strada italiano, affinché le cinture non ostacolino l'eventuale pronta discesa dal veicolo.
Nel corso degli anni, varie disposizioni normative hanno ampliato la casistica dell'impiego delle guardie giurate: ad esempio possono essere adibite anche al controllo e accertamento del divieto di fumo nei locali pubblici sancito dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, secondo quanto riportato nell'accordo dalla Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2004. e nella circolare del Ministero della salute del 17 dicembre 2004. La legge 20 luglio 2004, n. 189 ha poi previsto che con ulteriore decreto prefettizio possano essere nominate guardie zoofile, con attività di tutela però limitata agli animali da affezione.
Tuttavia, tra le maggiori novità, il decreto del Ministero dell'interno 5 settembre 2009, n. 154 ha previsto e disciplinato l’affidamento alle guardie (sia dipendenti dai concessionari dei servizi, che dagli istituti di vigilanza privata) dei servizi definiti di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, delle stazioni delle ferrovie metropolitane, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano ed extraurbano. Ai sensi di tale decreto possono essere impiegate in strutture di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi tramite l'istituto d'appartenenza. Rientra altresì nei servizi di sicurezza complementare, come stabilito dal D.M. 269/2010 e dall'art. 256-bis TULPS, la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali e altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza impongano che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate.
Rientrano, in sintesi, nei servizi di sicurezza da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attività di vigilanza concernenti:
Infine, il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito in legge 2 agosto 2011, n. 130, ha inoltre sancito la possibilità di impiegare tali guardie su navi della marina mercantile italiana, sia a bordo che sulla terraferma, a tutela dell'imbarcazione stessa e del carico trasportato demandando la specifica disciplina alla decretazione ministeriale, contemplando le modalità di detenzione e trasporto delle armi sia a bordo della nave che sulla terraferma; nello specifico la disciplina è prevista dal D.M. 7 novembre del 2019, n. 139.
A partire dagli anni 2000 sono state costituite alcune associazioni di categoria che rappresentano le guardie aderenti, come ad esempio l'Associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate, creata nel 2006 e presieduta da Giuseppe Alviti, e l'Associazione Nazionale Guardie Giurate Italiane fondata nel 2013 e presieduta da Fabio Padovani.
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