Inadimplenti non est adimplendum

Il brocardo inadimplenti non est adimplendum, in italiano all'inadempiente non è dovuto l'adempimento, esprime un principio di diritto presente in vari ordinamenti: ciascuna delle parti di un contratto con prestazioni corrispettive può non adempiere la propria obbligazione ove l'altra parte si rifiuti di adempiere la propria.

Ambito di applicazione

Il principio è espresso, per l'ordinamento italiano, nell'articolo 1460 del Codice civile, ma non si estende agli atti autoritativi sottoposti al diritto amministrativo.

Il medesimo principio è vigente anche nel diritto internazionale.

Tale principio può essere derogato di comune accordo dalle parti con la clausola solve et repete che obbliga un contraente prima ad adempiere puntualmente e poi ad agire nei confronti dell'altro eventualmente inadempiente.

Diritto processuale

Il precipitato processuale dell'eccezione inadimplenti è, di solito, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto per reagire alla pretesa dell'attore con una contro-pretesa.

Note

  1. ↑ www.brocardi.it, su brocardi.it.
  2. ↑ In base al consolidato orientamento giurisprudenziale, "l'eccesso di potere per disparità di trattamento non è configurabile quando il termine di raffronto consiste in precedenti atti non conformi a legge, essendo evidente che colui che sia stato illegittimamente escluso da un determinato beneficio non può invocare l'eventuale illegittimità commessa a favore di altri al fine di ottenere che essa venga compiuta anche in proprio favore" (così, fra le più recenti sentenze del giudice amministrativo, Cons. Stato, Sez. II, 17/06/2022, (ud. 24/05/2022, dep. 17/06/2022), n.4997; cfr. anche Sez. VI, n. 1613/2022, Sez. V. n. 8718/2019 e l'ulteriore giurisprudenza ivi richiamata).
  3. ↑ Art.60 par. 1 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969, testo completo su Wikisource).
  4. ↑ E. Vullo, La domanda riconvenzionale nel processo ordinario di cognizione, Milano, 1995.