Il procedimento legislativo (in lingua latina: iter legis), in diritto, è il procedimento formale adottato dall'organo detentore del potere legislativo di uno Stato, che porta all'approvazione di una legge. Rispetto alla genesi uno actu delle norme giuridiche, nelle monarchie assolute, la procedimentalizzazione della produzione normativa è una conquista dello Stato di diritto moderno e passa per la progressiva affermazione della democrazia parlamentare.

In Inghilterra, verso la metà del XVI secolo, l'evoluzione del sistema definito dalla Magna Charta portò a teorizzare che fosse il "Re in Parlamento" (King-in-Parliament, contrapposto al King-in-Council che invece agisce consultandosi col Consiglio della Corona da lui stesso scelto) colui che deteneva l'autorità legislativa suprema. Tuttavia, si svilupparono due teorie interpretative concorrenti: i sostenitori del monarca leggevano la frase come "Re, in Parlamento", per cui il Re agisce con il consenso dei Lords e dei Comuni, ma alla fine esercita la propria autorità sovrana; il punto di vista parlamentare era invece che l'autorità legislativa fosse esercitata dal "Re in Parlamento", cioè all'interno di un'istituzione composita composta da Re, Lord e Comuni che agiscono insieme. Come descritto da Jeffrey Goldsworthy, "la questione che li divideva era se [il] decisore finale e incontestabile fosse il solo re, o il Re, i Lord e i Comuni in parlamento".
Ne nacque la spinta del Parlamento per limitare i poteri del monarca, fattore determinante nella guerra civile inglese (1642-1651) e nell'esecuzione di Carlo I d'Inghilterra (1649). La proclamazione della sovranità parlamentare alla fine prevalse con la Gloriosa Rivoluzione (1688-89) e la successiva approvazione del Bill of Rights del 1689, che limitò in modo significativo i poteri del monarca, inclusa la rimozione della prerogativa regia di sospendere le leggi o derogarvi unilateralmente. Da allora la composizione del Re in Parlamento si riflette nella clausola esecutiva degli atti del Parlamento britannico: "Sia emanata dall'Eccellentissima Maestà del Re, su e con il consiglio e il consenso dei Lords Spirituali e Temporali, e dei Comuni, nel presente Parlamento riunito, e per autorità dello stesso, come segue...".
Il concetto della Corona come parte del Parlamento è legato all'idea della fusione dei poteri, il che significa che il ramo esecutivo e quello legislativo del governo sono fusi insieme. Questo è un concetto chiave del sistema Westminster, sviluppato in Inghilterra per il governo rappresentativo e utilizzato nei paesi del Commonwealth ed in generale nella koiné di diritto pubblico anglosassone.
Benché nella sua genesi ed in alcuni suoi aspetti formali - tuttora vigenti, ma ampiamente recessivi - tale sistema sia in contraddizione con l’idea della separazione dei poteri affermatasi nel sistema di diritto pubblico continentale europeo, in realtà essa ha prodotto un elemento fondamentale per mettere il Parlamento al centro della produzione legislativa negli Stati moderni: la sovranità parlamentare, secondo cui il parlamento gode di sovranità assoluta su tutte le altre istituzioni governative. Tale teorizzazione riflette la concezione del potere sovrano escogitata dai monarcomachi per il Re ed ora trasposta a tutti coloro che partecipano con lui dell'esercizio della funzione legislativa: il Re in Parlamento come organo composito (cioè il Parlamento, da quando il Re regna ma non governa) esercita questa autorità legislativa; da allora progetti di legge approvati dalle Camere vengono inviati al sovrano o al suo rappresentante nei Dominion (come il governatore generale, il luogotenente governatore o il governatore) come atti del Parlamento, al fine di trasformarli in legge con la sanzione regia.
Inoltre, ciò che, nel sistema anglosassone, sostanzialisticamente consente di rinvenire una continuità - quanto meno ideale - con il diverso sistema continentale della divisione dei poteri, è il fatto che - per agire come Re in Parlamento - i singoli componenti devono agire secondo regole e procedure stabilite. Gli individui coinvolti devono essere "costituiti come istituzione pubblica in quanto Parlamento (sulla base di alcune regole e in determinate circostanze)" al fine di "[godere] del potere di legiferare come 'il [Re] in Parlamento', vale a dire, come legislatura" Ecco perché a quel sistema si può risalire per fissare la genesi della produzione di norme di rango primario ispirata, secondo il diritto costituzionale moderno, allo Stato di diritto.
In Italia il procedimento legislativo adottato dal Parlamento della Repubblica può distinguersi a seconda del tipo di legge cui si riferisce. Più precisamente si parla di
Per quanto riguarda le leggi ordinarie, l'iter legis è disciplinato nella parte II della Costituzione al titolo I, sez. II dagli artt. 71-74, e dai regolamenti parlamentari.
Questo procedimento è composto dalle seguenti fasi:
La fase dell'iniziativa consiste nell'esercizio da parte di determinati soggetti del potere di sottoporre progetti di legge redatti in articoli al Parlamento.
La Costituzione riconosce tale potere:
La seconda fase del procedimento legislativo comincia con l'assegnazione da parte del Presidente della camera (Camera dei Deputati o Senato della Repubblica) cui è pervenuto il progetto di legge alla commissione parlamentare competente ratione materiae (ovvero, per materia). La commissione parlamentare opera diversamente a seconda della "sede" in cui viene autorizzata a operare. La commissione parlamentare incaricata di esaminare il progetto di legge può operare in:
Il procedimento legislativo ordinario continua con l'assegnazione del progetto della legge al Presidente di una delle camere del parlamento il quale permette la discussione, la votazione articolo per articolo e infine la votazione finale sull'intero progetto di legge da parte dell'assemblea.
Per l'approvazione da parte di una camera è sufficiente la maggioranza dei presenti votanti a favore, eccezion fatta per taluni casi, sempre previsti dalla Costituzione, ove sono richiesta maggioranze speciali. Qualora la maggioranza dei presenti in aula abbia votato favorevolmente il disegno di legge si intende approvato e passa all'altra camera, la quale se vota favorevolmente al progetto senza apportarvi modifiche fa sì che sia completata la fase deliberativa. Se invece vi apporta modifiche il disegno ripassa all'altra camera che a sua volta se apporta modifiche deve ripassarlo ulteriormente e così via fino a che uno stesso testo è approvato in entrambe le camere. Questo fenomeno viene definito con il termine "navetta" e riflette il fatto che le due camere del Parlamento in Italia hanno le stesse funzioni (c.d. bicameralismo perfetto).
La terza e ultima fase è quella che attiene alla produzione degli effetti normativi della legge e riguarda la promulgazione e la pubblicazione.
Per quanto riguarda le leggi costituzionali (i.e., quelle leggi che 1) integrano o modificano il testo della Costituzione e denominate leggi di riforma costituzionale, o 2) affiancano o completano disposizioni previste dalla Costituzione e denominate semplicemente leggi costituzionali), il procedimento legislativo è disciplinato nella parte II della Costituzione al titolo VI, sez. II dall'articolo 138.
In questo caso il Parlamento adotta una procedura più complessa o rafforzata rispetto alle leggi ordinarie dal momento che la legge dovrà avere, dal punto di vista della gerarchia delle fonti del diritto, lo stesso rango della Costituzione. La procedura è pertanto detta iter legis aggravato.
L'articolo 138, in particolare, non copre l'intero iter legis dal momento che non si pronuncia sulla iniziativa e, eccezion fatta per alcuni aspetti, sulla promulgazione e pubblicazione dell'atto. Ergo, nel silenzio della Costituzione, si ritiene, a livello di diritto costituzionale, che trovino applicazione le norme relative all'iter legis ordinario di cui sopra. La procedura aggravata, pertanto, si riferisce soltanto a particolari momenti dell'iter: vediamoli nel dettaglio.
In fase di discussione, le leggi che hanno natura costituzionale devono essere approvate da ciascun ramo del Parlamento (in assemblea plenaria o da parte della commissione competente deliberante) in due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi. La prima deliberazione procede come descritto per una legge ordinaria (con eventuale traghetto) ed è richiesta la maggioranza relativa dei presenti per l'approvazione del progetto di legge. La seconda approvazione richiede almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
A questo punto, dipendentemente dall'esito della seconda deliberazione, la strada che segue la legge approvata varia. Infatti,
La legge viene allora promulgata ed entra in vigore, oltre al caso di cui al punto 1, qualora sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi al referendum. In caso contrario, la legge costituzionale viene annullata e non entrerà in vigore.
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