
Diritto di cittadinanza incondizionato per tutte le persone nate nel Paese (ius soli automatico)
Diritto di cittadinanza con alcune condizioni (ius soli temperato)
ius soli abolito
Nessun ius soli
Ius soli (in lingua latina "diritto del suolo", ovvero «diritto basato sull'appartenenza al territorio») è un'espressione giuridica che indica l'acquisizione della cittadinanza di un dato Paese come conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. Si contrappone allo ius sanguinis (o «diritto del sangue»), che indica invece la trasmissione alla prole della cittadinanza del genitore, sulla base pertanto della discendenza e non del luogo di nascita.
Quasi tutti i paesi del continente americano applicano lo ius soli in modo automatico e senza condizioni. Alcuni paesi europei (Italia, Francia, Germania, Irlanda e Regno Unito ) concedono altresì la cittadinanza ius soli, sebbene con alcune condizioni.
La Francia ha una lunga tradizione di applicazione di tale istituto, sebbene dal 1994 una persona nata in territorio francese da genitori stranieri possa ottenere la cittadinanza facendone richiesta purché abbia vissuto stabilmente sul territorio dello stato per almeno cinque anni.
Inoltre, dal 1998, secondo la Legge Guigou, al compimento della maggiore età (18 anni) chi è nato in territorio francese da genitori stranieri accede automaticamente alla cittadinanza se i due genitori, alla nascita del richiedente, disponevano di un permesso di soggiorno.
Condizioni simili per la cittadinanza dei figli di genitori stranieri si applicano in Germania, in Irlanda e nel Regno Unito.
Lo ius soli in India è stato applicato dal 1950 al 1987, poi rimosso per via dell'immigrazione clandestina proveniente dal Bangladesh.
In Italia, dove come regola predomina lo ius sanguinis, esiste come eccezione una forma estremamente temperata di ius soli, normata dalla Legge n.91 del 05.02.1992. L'articolo 4 comma 2 afferma: "lo straniero che sia nato in Italia può divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiari, entro un anno dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana".
Si può richiedere tale beneficio presentando una semplice dichiarazione di volontà all’Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza. Tuttavia il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l’esistenza di un’avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale; pertanto, ai fini della concessione del beneficio ben possono avere rilievo «considerazioni di carattere economico-patrimoniale, relative al possesso di adeguate fonti di sussistenza».
Secondo quanto sancito dall’art.33 della Legge 98/2013 il Comune di appartenenza è tenuto ad informare i cittadini stranieri di tale possibilità nel corso dei sei mesi precedenti il compimento della maggiore età. Se questa comunicazione avviene regolarmente, lo straniero potrà richiedere la cittadinanza entro il diciannovesimo anno di età. Se invece non v'è stata comunicazione, la richiesta potrà essere inoltrata anche dopo i 19 anni.
Nel caso in cui, pur essendo nato in Italia, non si ha avuto la residenza in modo continuativo dalla nascita, ma si è residente in Italia da almeno tre anni, al compimento del 18º anno di età si può presentare l’istanza presso la Prefettura con tutta la documentazione necessaria.
Inoltre, in applicazione dell'art.1 della stessa legge che mira a scongiurare l'apolidia, in Italia lo ius soli trova applicazione in altri casi:
Tra i paesi che applicano lo ius soli in modo automatico e senza condizioni figurano gli Stati Uniti. Il XIV emendamento della costituzione statunitense prevede che chiunque nasca sul territorio dell'Unione e sia soggetto alla sua giurisdizione — fatta eccezione, quindi, per personale del corpo diplomatico ed eventuali truppe straniere d'occupazione — ne è automaticamente cittadino.
Il 20 gennaio 2025, il presidente Donald Trump, nell’ambito della Agenda 47, ha firmato un ordine esecutivo - detto Protecting the Meaning and Value of American Citizenship - volto a porre fine alla pratica della cittadinanza per nascita. L’ordine richiede che almeno uno dei genitori sia cittadino statunitense o residente permanente legale affinché le persone nate negli Stati Uniti acquisiscano la cittadinanza alla nascita. L’ordine sarebbe dovuto entrare in vigore il 19 febbraio 2025, ma il 23 gennaio 2025 un giudice federale a Seattle è stato il primo a bloccarne l’applicazione, definendolo incostituzionale. Quattro giudici federali in totale hanno bloccato l’ordine nei successivi mesi. Tre corti d’appello federali hanno confermato i blocchi imposti dai giudici. Il 5 dicembre 2025, la Corte suprema degli Stati Uniti ha accettato di esaminare il caso davanti al collegio completo. Il 30 gennaio 2026, la Corte suprema ha fissato il dibattimento per il 1º aprile 2026, nell'udienza che ha il fine di determinare la legittimità dell’ordine nel caso che ha assunto il titolo: Trump v. Barbara.
Trump v. Barbara, 25-365 (U.S. 2026), è una decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti concernente la portata della Citizenship Clause del XIV Emendamento della Costituzione statunitense. Il caso riguardava la legittimità costituzionale dell'Ordine esecutivo n. 14160, emanato dal presidente Donald Trump il 20 gennaio 2025, che negava la cittadinanza per nascita ai figli nati negli Stati Uniti da genitori presenti illegalmente o temporaneamente nel Paese.
Con sentenza del 30 giugno 2026, la Corte Suprema ha confermato (affirmed) la decisione del tribunale distrettuale, stabilendo che i bambini nati negli Stati Uniti da genitori privi di uno status migratorio regolare o presenti temporaneamente sono comunque "soggetti alla giurisdizione" degli Stati Uniti e acquisiscono la cittadinanza alla nascita ai sensi del XIV Emendamento. La maggioranza ha ritenuto che l'ordine esecutivo fosse incompatibile sia con la Costituzione sia con la disciplina federale sulla cittadinanza.
L'opinione della Corte è stata redatta dal Chief Justice John G. Roberts e sottoscritta dalle giudici Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett e Ketanji Brown Jackson. Jackson ha depositato un'opinione concorrente; Brett Kavanaugh ha concordato con il dispositivo ma ha dissentito in parte, sostenendo che la controversia avrebbe potuto essere risolta esclusivamente sul piano legislativo. Clarence Thomas, Samuel Alito e Neil Gorsuch hanno presentato opinioni dissenzienti, sostenendo una lettura più restrittiva della clausola costituzionale sulla cittadinanza.
La decisione costituisce uno dei più importanti precedenti contemporanei in materia di ius soli negli Stati Uniti, riaffermando l'interpretazione consolidata della Citizenship Clause del XIV Emendamento e limitando il potere dell'esecutivo di modificare, mediante ordine presidenziale, i criteri costituzionali di attribuzione della cittadinanza.
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