Provvedimenti propri del diritto romano la cui sorgente è una fonte autoritativa ed autoritaria.
Il termine viene introdotto per indicare i provvedimenti emanati dalla massima autorità romana dal I secolo d.C. al IV d.C., nella fattispecie l'imperatore. Successivamente designò la produzione legislativa dei vari re dei regni romano barbarici costituitisi dopo la caduta dell'Impero Romano nel 476 d.C.
Le leges possono, a loro volta, essere suddivise in due documenti giuridici diversi:
Iura e leges non sono la stessa cosa. Per iura si intendono i principi giuridici tratti dalla dottrina dei giuristi romani d'età classica. Per leges, invece, bisogna riferirsi al diritto emanato direttamente dall'autorità suprema.
Manlio Bellomo, "Società e diritto nell'Italia medievale e moderna", ISBN 88-7831-131-6, Roma, luglio 2002, IL CIGNO G.G. EDIZIONI