Michela Vittoria Brambilla, autrice della proposta di legge
Titolo esteso
Legge 6 giugno 2025, n. 82 in materia di Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali
La legge 6 giugno 2025, n. 82 (nota anche come legge Brambilla, dal nome della deputata proponente Michela Vittoria Brambilla) è una legge della Repubblica Italiana sui reati contro gli animali.
Iter legislativo
La proposta di legge è stata presentata alla Camera dei Deputati il 13 ottobre 2022 e ha iniziato il suo iter alla Camera come AC30, prima firmataria Michela Vittoria Brambilla (Noi moderati - NM). La pdl è stata assegnata, relatrice la stessa on. Brambilla, alla commissione Giustizia, dove è rimasta per più di un anno, dal 31 maggio 2023 al 19 novembre 2024. L'AC30 è stato adottato come testo base il 12 marzo 2024. Dopo l'approvazione in commissione - con il parere favorevole o non ostativo delle commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Finanze, Cultura, Ambiente, Trasporti, Attività produttive, Lavoro, Affari sociali, Agricoltura e Unione europea - il testo è stato esaminato dall'assemblea nelle sedute del 19 e del 20 novembre, data dell'approvazione finale.
In Senato il disegno di legge è stato iscritto all'ordine del giorno come AS 1308 e assegnato alla commissione Giustizia che l'ha esaminato dal 26 febbraio al 21 maggio 2025, raccogliendo i pareri delle commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Industria e Affari sociali. Il 29 maggio è stato approvato dall'assemblea del Senato nel medesimo testo licenziato dalla Camera, quindi in via definitiva.
Il nucleo simbolicamente più significativo della riforma è rappresentato dall’art. 1 della legge n. 82 del 2025, che modifica la rubrica del Codice penale - Libro II - Titolo IXbis, sostituendo la formula «Dei delitti contro il sentimento per gli animali» con «Dei delitti contro gli animali».
L’intervento viene presentato come finalizzato a chiarire che l’oggetto della tutela penale è direttamente rappresentato dagli animali e non più dall’uomo, colpito nei sentimenti che nutre nei loro confronti.
Ciò non significa, tuttavia, che la legge n. 82 del 2025 abbia attribuito agli animali la qualità di soggetti di diritto in senso pieno. Il mutamento della rubrica deve essere interpretato come un rafforzamento della tutela diretta dell’animale quale essere senziente, senza automaticamente tradursi nell’attribuzione di una soggettività giuridica analoga a quella delle persone fisiche.
Tutela tutti gli animali, anche quelli coinvolti in attività umane “scudate” da leggi speciali, come l'allevamento, l'attività circense, la sperimentazione o la caccia. Se chi svolge questa attività non rispetta rigorosamente le disposizioni delle leggi speciali che le regolano, può commettere reati puniti dalla legge Brambilla.
Contenuti nel dettaglio
Riforma del Titolo IX bis del Codice penale italiano “Dei delitti contro gli animali”: viene tutelato non più il sentimento dell'uomo ma direttamente l'animale.
Reati
Questi i reati sui quali è intervenuta la riforma con le pene previste dal 1º luglio 2025
Uccisione di animali (544-bis): da sei mesi di reclusione a tre anni sempre congiunti a una multa da 5 000 a 30 000 euro. “Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale” il minimo della pena aumenta a un anno e il massimo a quattro anni, con la multa raddoppiata da 10 000 a 60 000 euro.
Maltrattamento di animali (544-ter): da sei mesi a due anni di reclusione, sempre congiunti ad una multa tra i 5 000 e i 30 000 euro.
Spettacoli e manifestazioni con sevizie e strazio (544-quater): reclusione da 4 mesi a 2 anni e multa da 15 000 a 30 000 euro. Con pena aumentata, da un terzo alla metà, se i fatti sono commessi per scommesse clandestine, per trarne profitto o se dal fatto deriva la morte dell'animale.
Combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali (544- quinquies): reclusione da 2 a 4 anni e multa da 50 000 a 160 000 euro per chi li promuove, li organizza o li dirige. Reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5 000 a 30 000 euro per chi, fuori dal caso di concorso, organizza o effettua scommesse. La stessa pena è applicata anche a chi partecipa a qualsiasi titolo.
Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638): il reato diventa perseguibile d'ufficio. La pena è la reclusione da uno a quattro anni. È applicabile anche all'uccisione o al danneggiamento di un solo bovino o equide.
Traffico di cuccioli: reclusione da 4 a 18 mesi, con multa da 6 000 a 30 000 euro. Per un minimo di tre violazioni in tre anni del divieto di introdurre illegalmente animali da compagnia, il trasportatore o il titolare dell'azienda commerciale si vedranno revocare definitivamente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
Abbandono e detenzione in condizioni incompatibili (art. 727): arresto fino ad 1 anno o ammenda da 5 000 euro a 10 000 euro. Il combinato disposto con l'aggravante introdotta dal nuovo Codice della strada, che prevede un aumento di pena fino a un terzo quando l'abbandono avviene su strada o nelle pertinenze, fa sì che l'ammenda minima possa salire ulteriormente. Inoltre, all'accertamento del fatto commesso mediante l'uso di veicoli consegue automaticamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.
Uccisione, cattura, detenzione di animali di specie protetta (727-bis): arresto da 3 mesi a 1 anno con ammenda fino a 8 000 euro
Distruzione o deterioramento di habitat in sito protetto (733-bis): arresto da 3 mesi a 2 anni, ammenda non inferiore a 6 000 euro.
Divieto di utilizzare pelli di cane e di gatto per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria: si precisa che per “gatto” s'intende non solo il felis silvestris (già citato dalla legge 189/2004) ma anche il felis catus (gatto domestico).
Aggravanti generiche
Per tutti i reati, art. 544-septies: aumenti di pena fino a un terzo se i fatti sono commessi alla presenza di minori, nei confronti di più animali, se il fatto è diffuso attraverso strumenti informatici e telematici.
Norme amministrative
Divieto, su tutto il territorio nazionale, di tenere il cane alla catena, sorretto da sanzioni tra i 500 e i 5 000 euro.
Norme procedurali
Divieto, nelle more del procedimento, di alienare o abbattere gli animali, anche se non gravati dal vincolo del sequestro.
Le misure di prevenzione previste nel codice antimafia, tra cui, per esempio, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e l'amministrazione giudiziaria di beni personali, sono applicabili ai soggetti abitualmente dediti ai delitti di combattimenti e manifestazioni vietate e al traffico di cuccioli.
Le associazioni riconosciute dal Ministero della Salute potranno impugnare giudizi cautelari reali e presentare appello e istanza di riesame di sequestri preventivi e probatori.
L'autorità giudiziaria potrà affidare in via definitiva gli animali sequestrati a enti, associazioni o persone fisiche, a fronte di una cauzione il cui importo sarà stabilito dal giudice stesso.
Norma anti-randagismo: il proprietario, il detentore o l'operatore che non adempie all'obbligo di identificazione non è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, se adempie volontariamente all'obbligo di identificazione, purché la violazione non sia già stata contestata.