Legge Scelba

Disambiguazione – Se stai cercando la Legge Scelba 10 febbraio 1953, n. 62, di attuazione del Titolo V della Costituzione, in materia di regioni ed enti locali, vedi Legge 16 maggio 1970, n. 281#Storia.
Legge Scelba
Titolo estesoNorme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione
StatoItalia
Tipo leggeLegge ordinaria
LegislaturaI Legislatura
ProponenteMario Scelba
Promulgazione20 giugno 1952
A firma diLuigi Einaudi
Testo
su normattiva.it

La legge Scelba (formalmente legge 20 giugno 1952, n. 645) è una legge della Repubblica Italiana di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana che, tra l'altro, introdusse il reato di apologia del fascismo.

Descrizione

La legge Scelba, ancora in vigore, è una legge italiana emessa nel secondo dopoguerra. La norma vieta la riorganizzazione in qualunque modo del Partito Fascista.

La legge punisce l'apologia del fascismo (Art. 4) e chi organizza manifestazioni e pubbliche riunioni che richiamano principi e gesti del disciolto Partito Fascista (Art. 5).

Le sanzioni includono multe e la reclusione.

Passaggi rilevanti

Di seguito alcuni passaggi rilevanti della legge:

  • Art. 1 “(Riorganizzazione del disciolto partito fascista)”, che recita:
«Ai fini della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del Partito Fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politico o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principii, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.”»
  • Art. 4 “(Apologia del fascismo)”, che recita:
«Chiunque, fuori del caso preveduto dall'Art. 1, pubblicamente esalta esponenti, principii, fatti o metodi del fascismo oppure le finalità antidemocratiche proprie del Partito Fascista è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire cinquecentomila.
La pena è aumentata se il fatto è commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione o di propaganda.
La condanna importa la privazione dei diritti indicati nell'art. 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale per un periodo di cinque anni.»
  • Art. 5 “(Manifestazioni fasciste)”, che recita:
«Chiunque con parole, gesti o in qualunque altro modo compie pubblicamente manifestazioni usuali al disciolto partito fascista è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquantamila.»
  • Art. 8 “(Procedimenti cautelari in materia di stampa)”, che recita:
«Anche prima dell'inizio dell'azione penale, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro dei giornali, delle pubblicazioni o degli stampati nell'ipotesi del delitto preveduto dall'art. 4 della presente legge.
Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni periodiche può essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, farne denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.
Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione dell'efficacia della registrazione, stabilita dall'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per un periodo da tre mesi a un anno e, in caso di recidiva, da sei mesi a tre anni.»

Note

  1. ↑ La Costituzione - XII | Senato della Repubblica, su www.senato.it. URL consultato il 7 settembre 2026 (archiviato il 15 dicembre 2025).
  2. ↑ LEGGE 20 giugno 1952, n. 645, su gazzettaufficiale.it, Repubbllica italiana, 23-06-1952.

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