Legge ponte

Legge ponte
Emblema della Repubblica Italiana
Titolo estesoModifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150
StatoItalia
Tipo leggeLegge ordinaria
LegislaturaIV legislatura
ProponenteGiacomo Mancini
Promulgazione6 agosto 1967
A firma diGiuseppe Saragat
In vigore1 settembre 1967
Testo
Testo in Gazzetta Ufficiale

La legge 6 agosto 1967, n. 765, recante Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, è una legge della Repubblica Italiana in materia di urbanistica ed edilizia, comunemente nota come legge ponte (o legge Mancini).

Concepita come intervento transitorio tra l'impianto della legge urbanistica del 1942 e una riforma generale, la legge introdusse, tra l'altro, un rafforzamento del controllo pubblico sulle trasformazioni urbanistiche, prevedendo la partecipazione dei privati agli oneri di urbanizzazione e ponendo le basi per l'applicazione degli standard urbanistici.

Promulgata il 6 agosto 1967, entrò in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Contesto

Nel secondo dopoguerra, l'accelerazione della crescita urbana e l'espansione edilizia misero in luce i limiti del quadro normativo centrato sulla legge urbanistica del 1942. In questo contesto maturò l'esigenza di un intervento immediato, in attesa di una riforma organica, capace di introdurre regole più stringenti per la lottizzazione dei suoli e per le dotazioni di servizi pubblici nelle nuove urbanizzazioni.

Contenuti

La legge 765/1967 intervenne con numerose modifiche e integrazioni alla disciplina del 1942, incidendo su tre snodi principali: il controllo delle lottizzazioni, l'estensione dell'obbligo di licenza edilizia e la definizione di limiti e standard per l'assetto urbanistico.

Lottizzazioni e convenzione urbanistica

La legge rafforzò il controllo sulla lottizzazione a scopo edilizio, collegando l'autorizzazione comunale alla stipula di una convenzione trascritta a cura del proprietario. La convenzione doveva prevedere, tra l'altro, la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione e l'assunzione, da parte del privato, degli oneri relativi alle urbanizzazioni primarie e di una quota di quelle secondarie connesse all'insediamento.

Licenza edilizia sull'intero territorio comunale

Una delle innovazioni più note fu l'estensione dell'obbligo di licenza edilizia a tutto il territorio comunale per nuove costruzioni, ampliamenti, modifiche e demolizioni, oltre che per opere di urbanizzazione del terreno. La concessione della licenza veniva inoltre subordinata alla presenza delle urbanizzazioni primarie (o alla loro previsione/impegno di realizzazione), e la norma introdusse anche una previsione di nullità degli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati, in mancanza di specifica consapevolezza dell'acquirente.

Standard urbanistici e zone territoriali omogenee

La legge pose le basi per l'introduzione di limiti inderogabili relativi a densità edilizia, altezze, distanze tra fabbricati e rapporti massimi tra insediamenti e spazi pubblici, prevedendo che tali parametri fossero definiti per zone territoriali omogenee tramite decreto ministeriale.

In attuazione di tale previsione venne emanato il Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che definì gli standard minimi di superficie per i servizi degli insediamenti residenziali nella misura complessiva di 18 m² per abitante, ripartiti tra istruzione, attrezzature di interesse comune, verde pubblico e parcheggi.

Controlli e sanzioni

Sul piano repressivo, la legge intervenne sul regime sanzionatorio relativo alle opere eseguite in assenza di licenza o in contrasto con essa: oltre alle sanzioni penali previste in alcune ipotesi, la norma stabilì che, quando non fosse possibile procedere alla demolizione o alla restituzione in pristino, si applicasse in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere abusivamente realizzate, con destinazione dei proventi al finanziamento di opere di urbanizzazione.

La legge introdusse inoltre la decadenza da agevolazioni fiscali e provvidenze pubbliche per le opere iniziate senza licenza o in contrasto con la stessa, con obblighi di segnalazione in capo al Comune.

Seguito normativo

Nel quadro delle politiche urbanistiche del dopoguerra, la legge 765/1967 si colloca fra interventi come la legge 167/1962 (edilizia economica e popolare) e successive riforme, tra cui la legge 10/1977. Un ruolo centrale nell'eredità della legge è rappresentato dal decreto 1444/1968, che rese operativi gli standard urbanistici richiamati dalla norma del 1967.

Note

  1. 1 2 3 4 Edoardo Detti; Paolo Sica, Urbanistica, su Enciclopedia del Novecento, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1984. URL consultato il 6 marzo 2026.
  2. ↑ Legge 6 agosto 1967, n. 765 – Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 31 agosto 1967. URL consultato il 6 marzo 2026.
  3. ↑ Legge 6 agosto 1967, n. 765 – Art. 22 (Entrata in vigore), su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. URL consultato il 6 marzo 2026.
  4. ↑ Legge 6 agosto 1967, n. 765 – Art. 8 (Lottizzazione e convenzione), su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. URL consultato il 6 marzo 2026.
  5. ↑ Legge 6 agosto 1967, n. 765 – Art. 10 (Licenza edilizia e condizioni), su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. URL consultato il 6 marzo 2026.
  6. ↑ Legge 6 agosto 1967, n. 765 – Art. 17 (Limiti inderogabili e decreto attuativo), su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. URL consultato il 6 marzo 2026.
  7. 1 2 DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1968 (n. 1444) – Limiti inderogabili… (GU n. 97 del 16-04-1968), su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 16 aprile 1968. URL consultato il 6 marzo 2026.
  8. 1 2 Enrico Mandolesi; Gianfranco Carrara; Giorgio Zama, Edilizia, su Enciclopedia Italiana – IV Appendice, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1978. URL consultato il 6 marzo 2026.
  9. ↑ Legge 6 agosto 1967, n. 765 – Art. 13 (Sanzioni), su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. URL consultato il 6 marzo 2026.
  10. ↑ Legge 6 agosto 1967, n. 765 – Art. 15 (Decadenza da benefici), su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. URL consultato il 6 marzo 2026.

Bibliografia

Voci correlate

Collegamenti esterni