| Lex Cornelia de iniuriis | |
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Senato di Roma | |
| Tipo | Legge |
| Nome latino | Lex Cornelia de iniuriis |
| Autore | Lucio Cornelio Silla |
| Anno | 81 a.C. |
| Leggi romane | |
La lex Cornelia de iniuriis fu una legge del dittatore Silla, rogata e poi approvata insieme con le altre leggi criminali: istituì la quaestio in materia di crimen iniuriae, uno dei delitti in origine privato, e successivamente, nel periodo del Principato, attratti nella sfera pubblicistica.
La Lex Cornelia de iniuriis istituì una quaestio (quaestiònes perpètuae) per alcune particolari ipotesi di iniuriae qualificate, quali percosse, frustate, violazione di domicilio, attentati alla libertà personale; come conseguenza il colpevole era tenuto al risarcimento pecuniario, a titolo di pena, nei confronti della persona lesa; un successivo senatus consùltum ampliò la previsione, ricomprendendovi la redazione e la diffusione di scritti diffamatori e prevedendo la pena accessoria dell’intestabìlitas, ovvero incapacità di testimoniare e di fare testamento.
In seguito si previde che, a prescindere dal dettato della Lex Cornelia, alcuni tipi di iniuriae, quali offese al pudore di donne e fanciulli, offese arrecate a persone di alto lignaggio, vilipendio, lesioni personali, violazione di domicilio, getto di letame o rifiuti, fossero puniti con pene corporali, consistenti, a seconda della gravità dei casi, nella fustigazione, nella deportàtio in ìnsulam (pena che consisteva nel soggiorno coatto temporaneo o perpetuo in una località isolata e comportava, oltre alla perdita dello status civitàtis, la confisca dei beni, totale o parziale), nella damnàtio in òpus publicum (una delle pene previste per numerosi delitti di minore gravità che prevedeva la condanna a lavori forzati da espiare presso opere di pubblico interesse) e persino nella pena di morte.
La legge non istituì una quaestio con un pretore speciale: è in dubbio se la presidenza spettasse al praetor urbànus che esercitava la giurisdizione nelle controversie tra cittadini romani o al quaesitor inter sicarios. Non potevano sedere giudici e i parenti dell'attore (“gener, socer, vitricus privignus, propiusve eorum quem ... quive eorum eius parentisve cuius eorum patronus erit”).