
Un marito è un uomo unito in rapporto coniugale. Egli può essere chiamato anche coniuge o sposo.
I diritti e i doveri del marito in relazione al partner, così come il suo status nella comunità, variano tra le diverse culture e sono variati nel corso dei tempi.
Nelle culture di monogamia, un uomo dovrebbe non avere più di una moglie contemporaneamente, così come una donna dovrebbe non avere più di un marito nello stesso tempo. Questo è imposto da codici giuridici che vietano la poligamia. Nella poligamia, invece, un uomo può avere più di una moglie contemporaneamente.
Anticamente il marito veniva considerato il capo del nucleo familiare, cioè colui che rappresentava il cosiddetto breadwinner nella terminologia anglosassone, parola basata sulla forma del paternalismo (che può essere ancora in uso in alcune famiglie).
Il termine marito viene applicato ad un uomo unito in matrimonio fino alla fine del matrimonio stesso, che può coincidere con il raggiungimento di un divorzio legalmente riconosciuto. Nel caso del sopraggiungimento della morte della moglie o del marito, egli viene indicato automaticamente come vedovo.

Al termine di un matrimonio valido, marito e moglie acquisiscono lo status di coniugi e, finché il matrimonio persiste, un uomo è chiamato marito. Nei matrimoni eterosessuali, i termini tradizionali sono «marito» per l'uomo e «moglie» per la donna. Nelle unioni civili tra persone dello stesso sesso, la legge italiana identifica i componenti come «parti dell'unione civile»; nel linguaggio comune, tuttavia, possono essere chiamati anche «mariti» o «coniugi».
Sebbene i termini siano strettamente correlati, con "sposo" ci si riferisce all'uomo durante la celebrazione del matrimonio, mentre con "marito" si indica lo status dell'uomo coniugato a partire dalla conclusione del rito e per tutta la durata dell'unione. Il termine marito si riferisce al ruolo istituzionalizzato del maschio sposato, mentre il termine padre si riferisce al maschio nel contesto della sua prole, uno stato che prescinde dal fatto che sia stato celebrato o meno un matrimonio.
Prima delle nozze, la tradizione poteva prevedere il versamento della dote da parte della famiglia della sposa, il pagamento del "prezzo della sposa" da parte dello sposo, o uno scambio reciproco di beni. La dote non solo contribuiva alla costituzione del patrimonio della nuova famiglia, ma svolgeva anche una funzione protettiva per la donna: in caso di gravi colpe o maltrattamenti da parte del marito, questi poteva essere tenuto a restituirla alla moglie o alla famiglia d'origine. Per il momento del matrimonio, furono resi inalienabili dal marito. Per l'intera durata del matrimonio, i beni dotali erano considerati inalienabili, impedendo al marito di venderli o ipotecarli. Inoltre, era consuetudine che il marito garantisse alla sposa una contro-dote o assegno vedovile (spesso pari a un terzo o alla metà del proprio patrimonio) destinata a garantirle l'autosufficienza economica in caso di vedovanza.
Come segno esteriore del vincolo matrimoniale, i coniugi indossano comunemente una fede nuziale all'anulare; la scelta di portarla sulla mano sinistra o sulla destra varia a seconda delle tradizioni culturali e religiose di ciascun Paese.
Il termine "marito" si riferisce al ruolo istituzionalizzato dell'uomo all'interno del matrimonio in relazione al coniuge, a differenza di "padre", che ne definisce invece il ruolo genitoriale rispetto ai figli. Nella lingua inglese, la parola "husband" condivide la radice etimologica con il termine "husbandry", che nel XIV secolo indicava la gestione della casa e dell'economia domestica, per poi passare a significare l'uso oculato delle risorse e, in ambito agricolo, la conduzione di fondi e l'allevamento.
Nelle unioni eterosessuali dell'epoca premoderna (dall'antica Roma al Medioevo e all'età moderna), il marito aveva l'obbligo di proteggere e sostenere non soltanto la moglie e i figli, ma anche i servi e i dipendenti posti sotto la sua tutela. Nell'antica Roma, la figura del capo della casa (pater familias) deteneva un'ampia autorità formale (patria potestas), un ruolo riservato esclusivamente al maschio più anziano della famiglia in un contesto sociale rigorosamente monogamico.
Durante il Medioevo e la prima età moderna in Europa, le nozze per amore costituivano un'eccezione, sebbene con il tempo la libera scelta coniugale sia diventata un ideale sempre più diffuso. In questo periodo, all'interno del matrimonio, il marito godeva di una posizione sociale e giuridica nettamente preeminente rispetto alla moglie, la quale era priva di autonoma capacità giuridica e formalmente subordinata alla tutela del coniuge.
Nella cultura occidentale secolarizzata contemporanea, la legislazione ha sancito la piena parità di diritti e doveri tra i coniugi. In ambito di matrimonio civile, la legge impone generalmente al coniuge economicamente più solido l'obbligo di versare un assegno di mantenimento o divorzile all'ex partner in seguito alla separazione o al divorzio.
Lo status coniugale attribuisce inoltre a ciascun partner la facoltà di rappresentare l'altro in caso di incapacità temporanea o permanente (ad esempio decisioni sanitarie in situazioni d'emergenza o di coma). Inoltre, nella maggior parte degli ordinamenti vige la presunzione di paternità, in base alla quale il marito è legalmente riconosciuto come padre dei figli nati dalla moglie durante il matrimonio, assumendone la relativa responsabilità genitoriale.
Nel cristianesimo, secondo la Bibbia, un marito in un matrimonio eterosessuale ha una serie di doveri:
Nella giurisprudenza matrimoniale islamica, i mariti sono considerati protettori della famiglia e delle loro mogli. In qualità di protettore, il marito ha vari diritti e doveri che è tenuto ad adempiere e quindi gli vengono offerte opportunità diverse da quelle della moglie o delle mogli, non solo negli affari legali ed economici della famiglia, ma anche all'interno della famiglia. Come nella maggior parte dei casi nella legge e nella cultura dell'Islam, tutto è correlato al Corano.
Diversi fedeli e studiosi musulmani sostengono un modello di matrimonio fondato sulla parità tra i coniugi. A differenza della tradizione araba preislamica, in cui il numero di consorti non aveva vincoli, la legge islamica ha stabilito un limite alla poliginia, consentendo all'uomo di avere fino a un massimo di quattro mogli, a condizione inderogabile che egli sia in grado di trattarle con assoluta equità e parità di condizioni finanziarie e affettive. Mentre altre confessioni, come la Chiesa cattolica, impongono la monogamia assoluta e non ammettono il divorzio, l'Islam riconosce la poligamia pur ponendovi un limite massimo di quattro mogli, a condizione che il marito sia in grado di garantire parità di trattamento e giustizia a ciascuna di esse. Secondo la giurisprudenza islamica classica, l'uomo non è tenuto a chiedere il consenso della prima moglie prima di risposarsi, a meno che tale condizione non sia stata stabilita nel contratto matrimoniale o prevista dalle leggi del Paese di residenza. Infine, l'Islam proibisce severamente qualsiasi relazione intima al di fuori del vincolo matrimoniale.
Non vi è alcun segno esteriore che indichi la condizione di uomo sposato, a meno che egli non segua la consuetudine di indossare la fede nuziale.
Nella tradizione indù, il matrimonio prevede che il marito conduca la moglie presso la propria casa e si faccia carico del suo sostentamento, dimostrando la capacità di provvedere alla famiglia. Secondo la dottrina induista, il matrimonio non è un semplice contratto civile ma un sacramento (samskara), inteso come un legame spirituale indissolubile destinato a durare per sette vite (सात जन्मों का सम्बन्ध). In epoca contemporanea, a seguito delle riforme legislative introdotte negli anni Cinquanta (come l'Hindu Marriage Act del 1955 che introdusse il divorzio e l'Hindu Succession Act del 1956), la parità di diritti per le donne è stata formalmente sancita dall'ordinamento giuridico e progressivamente recepita dalla società.
L'Encyclopædia Britannica afferma che "Nel diritto indù, i membri maschi di una famiglia indivisa, insieme alle rispettive mogli, vedove e figli, hanno diritto a essere mantenuti a valere sul patrimonio comune".
In Cina, il diritto di famiglia fu profondamente riformato in seguito alla rivoluzione comunista. Nel 1950, la Repubblica Popolare Cinese promulgò una legge organica sul matrimonio che sanciva la piena parità dei coniugi, estendendola anche alla gestione dei beni e del patrimonio coniugale.
In Giappone, prima dell'entrata in vigore del Codice civile Meiji del 1898, tutti i beni della donna (inclusi terreni e disponibilità finanziarie) passavano sotto la proprietà del marito, a eccezione degli abiti personali e del mobiletto da toilette (kyōdai).
Sebbene la fedeltà sia un dovere comunemente richiesto a entrambi i coniugi, storicamente la maggior parte delle culture ha applicato un evidente doppio standard. La condanna dell'infedeltà era infatti molto più rigida per le mogli rispetto ai mariti: in molti ordinamenti giuridici del passato, l'adulterio maschile veniva punito solo in presenza di circostanze aggravanti, come l'introduzione dell'amante nella casa coniugale o il verificarsi di un pubblico scandalo. Il doppio standard era evidente anche nelle leggi sul divorzio di molti paesi, come il Regno Unito o l'Australia, che distinguevano tra adulterio femminile, che era di per sé motivo di tradimento, e adulterio maschile, che era motivo di tradimento solo in determinate circostanze. Questo doppio standard continua a essere professato in molte parti del mondo. Ad esempio, nelle Filippine, una moglie può essere accusata del reato di adulterio (per aver semplicemente avuto un rapporto sessuale con un uomo diverso dal marito), mentre un marito può essere accusato solo del relativo reato di concubinato, che è più vagamente definito (tenere l'amante nella casa di famiglia, o convivere con lei, o avere rapporti sessuali in circostanze scandalose).
La violazione dell'obbligo di fedeltà viene comunemente definita adulterio o relazione extraconiugale. Storicamente, l'adulterio è stato punito come un grave reato; anche laddove oggi non costituisca più un illecito penale, può comunque comportare rilevanti conseguenze sul piano civile e sulle pratiche di divorzio. L'infedeltà può infatti incidere sulla ripartizione del patrimonio coniugale, sull'assegnazione dell'assegno di mantenimento o sulle decisioni relative all'affidamento dei figli.
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