Il Municipio nell'ordinamento svizzero è l'organo esecutivo del comune (autorità comunale collegiale), responsabile dell'attuazione delle leggi cantonali e federali a livello locale, dell'esecuzione delle decisioni del legislativo comunale e della gestione dell'amministrazione, delle finanze e dei servizi pubblici.
L'origine dei municipi svizzeri è strettamente legata alla nascita dell'autonomia comunale sancita dalle Costituzioni cantonali tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo. Con l'avvento dell'Repubblica Elvetica (1798–1803) i comuni vennero riconosciuti come enti di diritto pubblico, dotati di assemblea e di esecutivo collegiale, in sostituzione delle antiche vicinie e parrocchie rurali.
Nel Canton Ticino, l'istituzione formale del Municipio come organo esecutivo risale alla Costituzione ticinese del 1830, che sancì la separazione dei poteri comunali tra legislativo (consiglio comunale o assemblea) ed esecutivo (municipio). Questa distinzione, ispirata al modello repubblicano e alla Costituzione federale del 1848, divenne il principio fondante del diritto comunale svizzero moderno.
Durante il XIX secolo i municipi erano spesso composti da notabili locali e proprietari terrieri, in un sistema caratterizzato da forte localismo e limitata partecipazione popolare. Con l’introduzione del suffragio universale maschile nel 1874 e l’ampliamento dei diritti politici, i municipi si trasformarono gradualmente in organi eletti democraticamente da tutti i cittadini aventi diritto di voto.
Nel XX secolo la legislazione cantonale consolidò la struttura collegiale dei municipi e introdusse norme comuni su composizione, durata del mandato e competenze. In Ticino la Legge organica comunale (1987) definì un quadro uniforme, stabilendo che i municipi fossero composti da un numero dispari di membri (fino a sette) e presieduti da un sindaco.
Negli ultimi decenni le riforme istituzionali hanno rafforzato la professionalizzazione delle amministrazioni locali e la cooperazione intercomunale, anche attraverso fusioni di comuni e regioni amministrative. Il Municipio resta tuttora uno dei cardini del federalismo svizzero, espressione diretta dell’autonomia locale garantita dalla Costituzione federale all’articolo 50.
La denominazione dell'esecutivo comunale varia a seconda dei cantoni e delle lingue: in italiano è di regola Municipio (specie in Ticino e Grigioni italiano), in francese Municipalité o Conseil communal, in tedesco Gemeinderat, Gemeindevorstand o Stadtrat, e in romancio Cussegl communal.
Nel linguaggio corrente italiano, municipio può anche indicare l'edificio sede dell'amministrazione comunale (palazzo civico).
Ogni comune svizzero dispone di un organo legislativo e di uno esecutivo. Il Municipio, quale esecutivo, è composto da un numero dispari di membri (da 3 a 7 secondo le legislazioni cantonali), eletti direttamente dai cittadini. Il Sindaco (o Presidente comunale) presiede il collegio e rappresenta il comune verso l'esterno.
Ogni municipale dirige un settore amministrativo denominato dicastero, che raggruppa uffici e servizi secondo l'organizzazione interna decisa dal Municipio stesso. Le decisioni vengono prese collegialmente e verbalizzate nelle sedute ufficiali, pubbliche o riservate a seconda delle materie trattate.
Nel Canton Ticino il Municipio è eletto ogni quattro anni a suffragio proporzionale, con eventuale ballottaggio per il sindaco: l'elezione è separata da quella dell'organo legislativo. I municipali entrano in carica dopo la convalida da parte del Consiglio comunale o dell'autorità cantonale competente. La carica è incompatibile con alcune funzioni pubbliche (ad es. Consigliere di Stato, magistrato, cancelliere cantonale), per garantire l'indipendenza dell'esecutivo.
Il Municipio:
Il Municipio opera come organo collegiale: le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, mentre la responsabilità amministrativa rimane solidale tra i membri. Le deliberazioni vengono verbalizzate e sono soggette a controllo giuridico e finanziario da parte delle autorità cantonali.
Il Municipio interagisce con: