Nemo ad factum precise cogi potest

Nemo ad factum praecise cogi potest alla lettera nessuno può essere costretto a compiere un'azione è un'espressione latina originariamente usata solo per dire che nelle obbligazioni corrispettive in cui oggetto dell'obbligazione è un facere cioè un fare, nessuno può essere costretto all'adempimento in forma specifica, ma solo a forme equivalenti.

Diritto civile italiano

L'art 2931 del Codice Civile prevede che se non si è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato.

Il Codice Civile si riferisce a obblighi di fare fungibili, per i quali non è necessaria la collaborazione attiva dell'obbligato, vale a dire che possono essere eseguiti con l'intervento di terzi.

Ad esempio, se un cantante che viene scritturato in una produzione musicale si rifiuta di cantare, ovviamente non può essere costretto a farlo contro la sua volontà; sarà dunque tenuto a risarcire altrimenti il danno procurato a colui o coloro che l'avevano scritturato.

Altre ipotesi

In senso traslato la frase viene usata per dire che non è possibile costringere qualcuno a fare qualche cosa senza la sua volontà ed applicata anche in campi ben lontani dal senso originario come quello delle cure mediche. Si è invocato il principio anche:

Recentemente si è vista una deroga a tale principio anche nelle disposizioni processuali del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231:

Note

  1. ↑ Confronta L. Montesano, op. ult. cit.,
    • G. Vassalli, Il diritto alla libertà morale, in Studi giuridici in memoria di F. Vassalli, Torino 1960, II, 1682 ss.;
    • V. Bachelet, Disciplina militare e ordinamento giuridico statale, Roma 1962, spec. 73 ss.;
    • T. Martines, Obiezione di coscienza e difesa della patria, in Studi in onore di L. Spinelli, Modena 1989, IV, 1412 ss.);
  2. ↑ Amadei, Tutela esecutiva ed azione inibitoria delle associazioni dei consumatori, in Riv. esecuzione forzata, 2003, p. 326 ss.
  3. ↑ Idem: la tutela degli interessi collettivi e le modifiche al procedimento d'ingiunzione (seconda parte), in Resp. civ. e prev., 2003, p. 897 ss.

Bibliografia