Il P.E.E.P. (acronimo di piano edilizia economica popolare), in Italia, è uno strumento urbanistico di pianificazione territoriale.
Introdotto dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, promossa da Fiorentino Sullo, e modificato con la legge 865/1971, è un piano attuativo inserito all'interno del piano regolatore generale comunale (ove previsto); serve all'amministrazione comunale per programmare, gestire e pianificare tutti gli interventi riguardanti l'edilizia residenziale popolare, cioè per agevolare l’acquisto della casa ai meno abbienti.
I Comuni che attuano un P.E.E.P, possono vincolare diversi aspetti della costruzione e della compravendita degli edifici che verranno costruiti secondo il piano.
In particolare possono:
Ad esempio, possono concedere i diritti di superficie per un certo numero di anni, imporre che l'immobile non venga ceduto prima di 15 anni, o che il valore di scambio non possa superare una certa cifra.
Tutti queste condizioni hanno lo scopo di evitare che venga aggirato l'obiettivo primario del piano, ossia di consentire l'accesso ad una abitazione di proprietà a chi dispone di fondi limitati.
I vincoli vengono spesso formalizzati attraverso una convenzione sottoscritta da Comune e costruttore. A questa convenzione farà riferimento ogni atto notarile successivo che riguarda l'immobile, ad esempio nel rogito sottoscritto dagli acquirenti. Gli immobili realizzati con queste procedure vengono detti in edilizia convenzionata.