Col termine participation exemption, o più semplicemente PEX, si intendono le plusvalenze realizzate e relative ad azioni o quote di partecipazioni in società od enti, che, in presenza di determinati requisiti, possono essere escluse dal calcolo del reddito fiscale imponibile.
L'istituto della PEX è disciplinato dall'art. 87 del TUIR (poi specificato dalla Circolare 36/E 2004), e stabilisce, per le società di capitali, un'esenzione del 95% dell'imposta sulla plusvalenza maturata a seguito di cessione di partecipazioni. All'esenzione delle plusvalenze si accompagna l'indeducibilità delle minusvalenze aventi la stessa natura.
Il regime della PEX si applica ai seguenti tipi di plusvalenza:
A partire dalla sua introduzione nel 2003, l'aliquota di esenzione di queste tipi di plusvalenza per le società di capitali ha subito la seguente evoluzione:
L’aggiornamento alle aliquote di esenzione per le plusvalenze in Italia, secondo la normativa vigente, presenta le seguenti percentuali in base alla tipologia di contribuente:
• Contribuenti IRPEF: Le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni sono esenti al 41,86%, il che rende imponibile il restante 58,14%. Questa esenzione si applica ai soggetti che realizzano tali plusvalenze come reddito d'impresa .
• Enti non commerciali: Anche per gli enti non commerciali che realizzano plusvalenze in regime di impresa, l’esenzione è del 41,86% .
• Società a responsabilità limitata (SRL) in regime di trasparenza fiscale: Per le SRL che hanno optato per la trasparenza fiscale, l’aliquota di esenzione applicabile sulle plusvalenze rimane al 50,28% .
• Contribuenti in regime di contabilità semplificata: Questi contribuenti non beneficiano di alcuna esenzione fiscale sulle plusvalenze, per cui l’intero importo è soggetto a tassazione .
In confronto, le società soggette a IRES possono usufruire di un’esenzione del 95% sulle plusvalenze qualificate, lasciando imponibile solo il 5%. Questo regime più vantaggioso è accessibile alle società che soddisfano i requisiti dell'articolo 87 del TUIR per la participation exemption, applicabile a soggetti come le società di capitali e gli enti commerciali
Sono previsti 4 requisiti indispensabili per rendere possibile l'applicazione della PEX:
Le minusvalenze sulle partecipazioni seguono un regime speculare a quello previsto per le relative plusvalenze, non rilevando ai fini IRES. Esse, pertanto, sono totalmente indeducibili nel momento in cui ricorrono gli stessi requisiti.