Remissione del debito

La remissione del debito è l'atto giuridico con il quale il creditore rinuncia volontariamente al proprio credito. La remissione comporta l'estinzione dell'obbligazione ed in quanto atto abdicativo, solo come effetto riflesso, la liberazione del debitore e tutti coloro che avevano garantito l'adempimento (fideiussori).

Antichità preclassica

Nel Medio Bronzo (1900-1600 a.C. ca.), in tutta l'area della Siria e della Mesopotamia erano operativi diversi correttivi sociali, che comportavano, tra le altre cose, editti reali di remissione dei debiti, di cui beneficiavano i contadini (i cosiddetti "liberi", in opposizione agli "uomini del re"). Quando con il Tardo Bronzo (1550-1180 a.C. ca.) questi correttivi non erano più in uso, al contadino irrimediabilmente indebitato non restavano che due opzioni: l'asservimento o la fuga in altri paesi. I maggiori regni dell'epoca avevano però siglato dei trattati di reciproca consegna dei latitanti, così che questi finivano spesso per inoltrarsi in zone più inospitali (montagne boscose o steppe pre-desertiche), dove si congiungevano con clan pastorali. Queste genti straniate vengono indicate nelle Lettere di Amarna come habiru.

Diritto romano

Nell'antica Roma venivano in considerazione tre negozi per raggiungere questo obiettivo.

Diritto italiano

Nell'ordinamento italiano la remissione è disciplinata dal codice civile agli articoli 1236-1240 c.c.

La remissione è un negozio giuridico:

La remissione può avvenire mediante:

Note

  1. ↑ Liverani 2003, pp. 30-31.

Bibliografia

Voci correlate

Controllo di autoritàThesaurus BNCF 45414
  Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di diritto