Il fermo di indiziato di delitto, secondo la legge italiana, è una misura restrittiva della libertà personale.
L'istituto giuridico era previsto nel codice di procedura penale italiano del 1930 all'art. 238 e consentiva autonomamente alla polizia giudiziaria italiana di procedervi nei confronti dipersone gravemente indiziate di un reato per cui sia obbligatorio il mandato di cattura, in attesa del provvedimento dell'autorità giudiziaria alla quale doveva essere data notizia.
La norma è stata modificata più volte nel corso del tempo, ad esempio la legge 22 maggio 1975, n. 152 all'art. 3 ne consentì l'applicazione anche in assenza di flagranza di reato, di fatto permettendo un fermo in un limite massimo di quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione da parte del procuratore della Repubblica, previo svolgimento di udienza di convalida dell'arresto o del fermo.
Esso si configura come una misura precautelare ed è prevista dal codice di procedura penale italiano. Il fermo può essere disposto esclusivamente dalle autorità di polizia competenti ed esclusivamente in casi di necessità e urgenza. Dall'ambito di applicazione del fermo sono escluse le contravvenzioni.
L'istituto non va confuso con la custodia cautelare in carcere, la quale, pur incidendo anch'essa sulla libertà personale, fa riferimento a un momento successivo e a un soggetto diverso che la impone (il giudice, e non il pubblico ministero come nel caso del fermo, si pronuncia, con ordinanza, in merito alle possibilità che il soggetto possa essere sottoposto a una misura cautelare, decidendo, poiché ne ritiene fondati i presupposti, di applicarla).
Possono provvedere al fermo ai sensi dell'art. 384 c.p.p.:
Si configura un atto obbligatorio nel momento in cui sussistono tutti i presupposti specifici per la sua applicazione, di cui all'art. 384 del codice di procedura penale:
Il fermo può essere disposto autonomamente dalla polizia giudiziaria italiana solo nel caso previsto dall'art. 384 c.p.p., comma 3, cioè quando sia impossibile un tempestivo intervento da parte del pubblico ministero.
Possono procedere al fermo il pubblico ministero o gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria. In quest'ultimo caso al P.M. deve essere trasmesso il verbale del fermo dagli agenti, e data informazione entro ventiquattro ore.
Successivamente il pubblico ministero deve chiedere la convalida del fermo attraverso apposita udienza al giudice per le indagini preliminari entro le quarantotto ore successive al fermo. Questi poi provvederà a informare lo stesso P.M. e l'avvocato difensore del fermato e a fissare l'udienza di convalida entro le 48 ore successive.
Il fermo non può essere disposto quando dalle circostanze del fatto sia accertato che questo sia stato compiuto per:
Alcune categorie di soggetti sono inoltre escluse dal provvedimento di fermo in relazione alle loro qualità:
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