| Summo iugiter studio Breve apostolico | |
|---|---|
| Pontefice | Papa Gregorio XVI |
| Data | 27 maggio 1832 |
| Anno di pontificato | II |
| Argomenti trattati | Sui matrimoni misti |
| Breve papale nº | VI |
| Breve precedente | Inter gravissimas |
| Breve successiva | Pastorale officium |
Summo iugiter studio è un breve apostolico di papa Gregorio XVI del 27 maggio 1832, recante il sottotitolo "A proposito di matrimoni misti".
Il documento definisce il matrimonio misto come un matrimonio in cui entrambi i coniugi appartengono a diverse comunità religiose. Anche i matrimoni tra cattolici e non cattolici sono considerati misti. Il pontefice ha anche dichiarato che in passato, in accordo con il Corpus Juris Canonici, erano state concesse eccezioni per il coniuge cattolico ed è stabilito che i bambini nati da questi matrimoni debbano essere educati secondo la fede cattolica.
Papa Gregorio XVI critica il modo troppo liberale con cui vengono trattati i cosiddetti matrimoni misti in alcune diocesi. Condanna il disprezzo per le prescrizioni e deplora il fatto che i figli nati da suddetti matrimoni non siano cresciuti nella fede cattolica, definendole come evoluzioni che vanno nella direzione dell'eresia. In un altro paragrafo Gregorio XVI discute lo sviluppo storico e spiega perché i matrimoni misti violino i principi della fede.
I bavaresi cattolici hanno diritto a elogi speciali, perché - come scrive il papa - molti di loro sono attaccati alla fede cattolica e vivono in sincera obbedienza all'autorità ecclesiastica. In particolare, doveva essere riconosciuta anche la fermezza di tutto il clero che osservava e seguiva le disposizioni del canone. Il Papa espresse la speranza che questo breve potesse stimolare la forza e la volontà di vivere nella fede. Ringrazia espressamente il re Ludovico I di Baviera per la sua lealtà nei confronti della Santa Sede, chiedendo il suo aiuto nel sostegno del diritto canonico.
Il papa esorta il clero e lo mette in guardia da qualche negligenza. Ha anche sottolineato il suo dovere di mettere in guardia contro i matrimoni misti e, se necessario, di prevenirli. Tale divieto includeva anche il rifiuto di annunciare pubblicazioni e lettere di dispensa. Inoltre, proibisce espressamente il nuovo matrimonio dei divorziati di fede cattolica, finché il coniuge sia in vita; tali matrimoni non conformi al diritto canonico devono essere dichiarati nulli.