Super Gregem Dominicum

Supra Gregem Dominicum
Bolla pontificia
Stemma di Papa Pio V
Stemma di Papa Pio V
PonteficePapa Pio V
Data8 marzo 1566
Anno di pontificatoI
Traduzione del titoloSul gregge del Signore
Argomenti trattatiDisposizioni per i medici
Bolla precedenteCupientes ut beneficia ecclesiastica
Bolla successivaSanctissimus in Christo Pater

Supra gregem Dominicum è una bolla pontificia di papa Pio V pubblicata in data 8 marzo 1566. Con essa il pontefice stabilì che i medici non potessero più visitare l'ammalato se questi, dopo la prima visita, non si fosse confessato nei successivi tre giorni.

Contenuto

La bolla ricorda in apertura la decretale Cum infirmitas di papa Innocenzo III in cui si imponeva ai medici l'obbligo di ammonire gli ammalati a ricorrere al sacramento della Penitenza nel minor tempo possibile dopo la prima visita.

Evoluzione giuridica

La bolla seguì di alcuni anni un decreto di papa Paolo III, caldeggiato e ispirato da sant'Ignazio di Loyola, con il quale era riportata in vigore per la sola città di Roma un'antica decretale di Innocenzo III emanata nel 1215 durante il Concilio Lateranense IV. Con tale disposizione si intendeva arginare i comuni fenomeni, lamentati dal fondatore dei Gesuiti, di infermi deceduti senza essersi confessati e di assoluzioni concesse negli ultimi istanti di vita, senza che gli infermi potessero avere lucida coscienza del sacramento o potessero mostrare pentimento per i propri peccati.

«Poiché talvolta la malattia del corpo proviene dal peccato - disse il Signore al malato che aveva guarito: "Va' e non peccare più perché non t'accada cosa peggiore" - con il presente decreto stabiliamo e severamente prescriviamo ai medici del corpo che, chiamati e giunti al capezzale degli ammalati, prima di tutto li ammoniscano e li spingano a chiamare i medici dell'anima; che dopo essersi provveduto alla salute dell'anima, si proceda all'aiuto della medicina, più utile al corpo, perché, cessando la causa, cessi l'effetto.»

La ratio di tale decreto fu ripresa nel 1311 da papa Clemente V, che confermò l'interdetto come pena per i medici inadempienti.

«Inoltre ammoniamo tutti i medici che, quando siano chiamati a visitare gli infermi, non procedano nel curarli se non abbiano prima constatato che gli stessi infermi abbiano chiamato il medico spirituale e si sia provveduto alla salute dell'anima; e se un medico dovesse trascurare questa disposizione, gli sia interdetto l'ingresso in chiesa finché non si sia posta soddisfazione a questa trasgressione ad arbitrio dell'Ordinario competente.»

La bolla di Pio V, che integrò la norma precedente e inasprì le pene, fu più volte ribadita dai successivi pontefici a partire da papa Gregorio XIII nella bolla Alias piae memoriae del 30 marzo 1581, con la quale si stabilì il divieto per i medici ebrei di curare i cristiani.

Nel 1682 papa Innocenzo XI fece diramare una lettera circolare indirizzata a tutti i vescovi affinché facessero pubblicare la bolla di Pio V da tutti i parroci e i predicatori ne sollecitassero l'osservanza.

Il decreto fu anche spesso ribadito da sinodi provinciali e diocesani, tra cui quello di Roma del 1725, nel quale papa Benedetto XIII aggravò le pene, comminando la scomunica latae sententiae a quei medici che avessero trasgredito le disposizioni di Pio V.

«Noi comandiamo a tutti i vescovi, che debban vegghiare, acciocché in ogni guisa si servi la decretale d'Innocenzo, e la costituzione di S. Pio V sopra ciò promulgata, ai medici imponendo pena di scomunicazione, se dopo la terza visita dell'infermo non soprastieno, e non ne sospendan la cura, infintantoché non abbia questi il sacramento della penitenza ricevuto: di che dovrà il confessore far testimonianza in iscritto, la quale appresso l'infermo lascerà»

Gli ospedali dei paesi cattolici recepirono la norma, sulla cui osservanza vigilava il Tribunale dell'Inquisizione. Ancora nel sinodo di Segni del 1860 era ribadita questa disposizione.

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