| Delitto di Aggiotaggio | |
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| Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo VIII, Capo I |
| Disposizioni | art. 501 |
| Competenza | Tribunale ordinario |
| Procedibilità | d'ufficio |
| Arresto | non consentito |
| Fermo | non consentito |
| Pena | reclusione fino a tre anni e multa da 516 fino a 28 822 euro |
L'aggiotaggio (dal francese agiotage) è un delitto previsto dall'articolo 501 del codice penale italiano.
L'articolo 501, intitolato "Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio", recita:
Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate. Le pene sono raddoppiate:
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.»
Il delitto è punito anche dall'art. 2637 del codice civile italiano, poiché da operazioni di aggiotaggio è possibile trarre grandi profitti illeciti, provocando conseguentemente danni economici agli altri operatori sul mercato finanziario:
Il reato di aggiotaggio si prescrive in sei anni, la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Esso dunque, essendo sanzionato nel massimo con la reclusione fino a tre anni, si prescrive in sei anni. Se invece interviene uno dei cosiddetti atti interruttivi della prescrizione elencati in modo tassativo dall'art. 160 c.p., il tempo necessario a prescrivere aumenta fino ad un massimo di un quarto, ossia fino a sette anni e mezzo.
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