Arma propria

Con arma propria, in Italia, si indica qualsiasi oggetto la cui funzione primaria sia l'offesa alla persona.

Disciplina normativa

Una definizione generale di arma propria è data dall'art. 30 del TULPS; altri riferimenti sono contenuti negli articoli 585 e 704 del codice penale italiano, e nella legge 18 aprile 1975, n. 110.

In generale, sono da considerarsi armi proprie:

Le armi da fuoco proprie possono inoltre dividersi in base all'articolo 1 della legge 110/1975 come segue:

Note

  1. ↑ Art. 30 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, su edizionieuropee.it.
  2. ↑ Art. 585 del codice penale italiano[collegamento interrotto], su brocardi.it.
  3. ↑ Art. 704 del codice penale italiano, su brocardi.it.

Bibliografia

Voci correlate

Collegamenti esterni