
Un attentato è un grave atto di violenza, perpetrato tramite l'utilizzo di armi, sostanze pericolose o manomissioni, contro esseri umani, luoghi o istituzioni. In ambito giuridico il termine designa anche una categoria di reati che si considerano consumati indipendentemente dalla produzione del danno o dal raggiungimento dello scopo perseguito dall'autore.
Il sostantivo deriva dal verbo attentare, che a sua volta proviene dal latino attemptare, composto dal prefisso ad- e da temptare («tentare»).
L'attentato come strumento di lotta politica assunse una rilevanza particolare nell'Europa della seconda metà dell'Ottocento. Secondo l'Enciclopedia Italiana, il fenomeno terroristico ha radici ottocentesche di matrice social-rivoluzionaria e nazionalista; l'idea della «propaganda con i fatti», ossia del gesto insurrezionale come mezzo di propaganda più efficace, nacque in Italia con la spedizione della banda del Matese (1877) e fu accolta dal congresso anarchico di Londra del 1881.
Tra il 1892 e il 1894 la Francia fu colpita da un'ondata di attentati dinamitardi aperta da Ravachol. Negli anni successivi l'anarchismo fu associato a una serie di uccisioni di capi di Stato e sovrani, tra cui quelle del presidente francese Sadi Carnot per mano di Sante Caserio (Lione, 1894), dell'imperatrice Elisabetta d'Austria per mano di Luigi Lucheni (1898), del re Umberto I e del presidente statunitense William McKinley (1901). Umberto I fu ucciso a Monza il 29 luglio 1900 dall'anarchico Gaetano Bresci, che durante il processo dichiarò di aver agito pensando alle repressioni di Sicilia, della Lunigiana e di Milano; fu condannato all'ergastolo dalla corte d'assise di Milano il 29 agosto successivo. Lo stesso episodio è noto come regicidio di Umberto I.
Il 28 giugno 1914 l'attentato di Sarajevo, in cui furono uccisi l'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono austro-ungarico, e la moglie Sofia Chotek, fornì l'occasione immediata per lo scoppio della prima guerra mondiale.

Si possono distinguere attentati compiuti da un gruppo terrorista, che agisce sotto un impulso ideologico (di potere, politico o religioso), e attentati compiuti da un gruppo criminale, al fine di eliminare, intimidire, ostacolare un avversario di qualunque tipo.
Ulteriore distinzione può essere fatta sulla base delle armi e degli strumenti utilizzati. Si parla, per esempio, di attentato dinamitardo in quei casi in cui per compiere l'atto criminoso sia utilizzato un ordigno esplosivo, molto spesso un'autobomba o un ordigno esplosivo improvvisato. Quando l'esecutore accetta o ricerca deliberatamente la propria morte nel corso dell'azione si parla di attacco suicida.
L'attentato si definisce "terroristico" quando è compiuto col preciso scopo di seminare paura e panico in un gruppo di persone, in modo da influenzarne le azioni coercitivamente per mezzo dell'intimidazione. È messo in atto in modo estemporaneo e imprevedibile e rivendicato solo in seguito da soggetti – terroristi – per rendere pubbliche le finalità della propria azione. Anche quando manca la rivendicazione, un attentato è comunque pensato per colpire obiettivi simbolici, in modo che il messaggio giunga a chi è destinato, tramite il contesto o l'obiettivo stesso dell'azione perpetrata.
La distinzione tra attentato di questo tipo e altre forme di violenza consta nel tentativo di veicolare un messaggio intimidatorio per mezzo del gesto che si compie, e questa violenza è esercitata contro persone o cose di sorpresa, con premeditazione e nella convinzione da parte dell'attentatore che il gesto delittuoso compiuto sia il mezzo più opportuno per ottenere le proprie finalità, violente, ideologiche o criminali.

Diversi organismi raccolgono e pubblicano dati sistematici sugli attentati terroristici, con metodologie e ambiti geografici differenti.
Il più ampio archivio accademico è il Global Terrorism Database (GTD), reso disponibile online dal National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) dell'Università del Maryland: comprende oltre 200.000 casi di terrorismo interno, transnazionale e internazionale avvenuti dal 1970 al 2020.
L'Institute for Economics & Peace pubblica annualmente il Global Terrorism Index (GTI), che misura l'impatto del terrorismo in 163 Paesi, pari al 99,7% della popolazione mondiale, basandosi principalmente sui dati del servizio Terrorism Tracker; l'edizione più recente è quella del 2026. Le edizioni precedenti si basavano sui dati del Global Terrorism Database: il rapporto del 2016, riferito al periodo 2000–2015, registrava per il 2015 29.376 morti per terrorismo, con una diminuzione del 10% rispetto all'anno precedente.
Nell'Unione europea l'Europol redige ogni anno dal 2007 lo EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT), basato sulle informazioni fornite e verificate dagli Stati membri e su dati di Eurojust, che censisce gli attentati riusciti, falliti e sventati, oltre ad arresti e condanne per reati di terrorismo. Secondo l'edizione 2026, nel 2025 dieci Stati membri hanno segnalato 45 attentati (22 portati a termine, 20 sventati e 3 falliti), di cui 24 di matrice jihadista, con 486 persone arrestate per reati connessi al terrorismo in 21 Stati membri.
Nel codice penale italiano i cosiddetti reati di attentato sono fattispecie nelle quali la legge punisce come reato consumato una condotta diretta a ledere un bene giuridico, senza che sia necessario il verificarsi dell'evento lesivo né il conseguimento del fine dell'agente. Secondo la relazione della commissione ministeriale per la riforma del codice penale presieduta da Carlo Federico Grosso (1998), questa tecnica di anticipazione della tutela nasce dall'esigenza di rafforzare la protezione di determinati beni giuridici ed è presente soprattutto tra i delitti contro lo Stato e contro l'incolumità pubblica; la stessa relazione osservava che sia il progetto Pagliaro sia il progetto Riz proponevano di equiparare i delitti di attentato al delitto tentato quanto a elementi costitutivi e contenuto offensivo. La commissione concludeva che la categoria andasse rivista in chiave garantistica, per evitare un'anticipazione indefinita dell'intervento penale. Il rapporto tra questi reati, i reati di pericolo e il principio di offensività è oggetto di dibattito in dottrina.
Gran parte di tali fattispecie è collocata nel titolo I del libro secondo, dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato. Tra le principali:
Fuori da questo ambito, la struttura dell'attentato ricorre anche tra i delitti contro l'incolumità pubblica, come nell'art. 432, che punisce chi pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.
La legge 24 febbraio 2006, n. 85, recante modifiche al codice penale in materia di reati di opinione, ha riscritto diverse figure di attentato contro la personalità dello Stato, tra cui gli articoli 241, 283 e 289, richiedendo il compimento di «atti violenti». Nell'art. 283 il precedente riferimento a «mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale» è stato sostituito dalla formula «atti violenti» e dal requisito che il fatto sia «diretto e idoneo» a mutare la Costituzione o la forma di governo. Secondo i lavori preparatori della Camera dei deputati, l'intento era punire penalmente solo le condotte violente e graduare le pene in rapporto alla gravità dei fatti.
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