
Un comitato civico (spesso denominato anche comitato cittadino, comitato di quartiere o, in ambito politico-elettorale, comitato di scopo e comitato referendario), nell'ordinamento giuridico italiano e nella sociologia, è un'organizzazione spontanea di cittadini che si aggregano per tutelare interessi collettivi, promuovere il bene comune o raggiungere uno specifico obiettivo politico-sociale. A differenza dei partiti politici tradizionali, queste aggregazioni sono espressione diretta della cittadinanza attiva e della democrazia partecipativa dal basso e possono avere una vocazione strettamente territoriale e continuativa (es. comitati per la tutela ambientale, riqualificazione urbana, viabilità) oppure una connotazione tematica e temporanea, come nel caso dei comitati promotori per le leggi di iniziativa popolare o per i referendum (comunemente noti come comitati per il "Sì" o per il "No").
Il fondamento giuridico dell'azione dei comitati civici nell'ordinamento italiano poggia su diversi pilastri costituzionali, a seconda della loro natura:
Dal punto di vista del diritto privato, un comitato civico o referendario assume generalmente la veste giuridica di comitato (artt. 39-42 del Codice Civile) o di associazione non riconosciuta (artt. 36-38). Il comitato (art. 39 c.c.) è un ente collettivo composto da una pluralità di persone che, attraverso la raccolta di fondi, persegue uno scopo di utilità generale. È la forma prediletta dai comitati di scopo (es. comitati promotori di opere pubbliche o comitati elettorali), i cui organizzatori assumono responsabilità solidale per le obbligazioni assunte, mentre l'associazione non riconosciuta (art. 36 c.c.) è la forma giuridica spesso preferita dai comitati civici territoriali stabili nel tempo, che si dotano di uno statuto e di un codice fiscale per interfacciarsi a lungo termine con la pubblica amministrazione.

Una particolare e rilevante declinazione del fenomeno è rappresentata dai comitati di scopo, tra cui spiccano i comitati promotori o referendari, costituiti per sostenere una specifica posizione in vista di consultazioni popolari (es. referendum su giustizia, nucleare, diritti civili). Pur condividendo la base civilistica con i comitati territoriali, se ne discostano per alcune peculiarità: per la temporaneità (nascono con un obiettivo limitato nel tempo, raggiunto lo scopo o terminata la consultazione elettorale, il comitato si scioglie) e per la natura politico-elettorale e trasparenza; in questo ultimo caso, agendo nell'agone politico nazionale, sono assoggettati a normative rigorose in materia di trasparenza, disciplina della campagna elettorale e rendicontazione dei contributi ricevuti.
In Italia, il fenomeno ha vissuto una prima forte espansione negli anni 1970, sviluppandosi su due binari paralleli. Da un lato, nacquero i "comitati di quartiere" nelle periferie urbane per rivendicare servizi primari, spinta poi istituzionalizzata con la creazione dei consigli di circoscrizione (Legge 278/1976). Dall'altro lato, lo stesso decennio vide l'esplosione dei grandi comitati referendari nazionali (come quelli sul divorzio del 1974), che dimostrarono la capacità di queste aggregazioni di incidere sulla legislazione statale. Nel secolo scorso, in risposta alla crisi dei partiti tradizionali di massa, i comitati hanno assunto un ruolo sussidiario sempre più marcato, passando spesso dalla logica della pura protesta (movimenti NIMBY) a quella della co-progettazione.
A seconda della loro natura, i comitati dispongono di vari strumenti per interfacciarsi con le istituzioni pubbliche. Tra questi abbiamo i Patti di collaborazione e il Bilancio partecipativo, i quali sono ampiamente utilizzati dai comitati locali per concordare con il Comune la cura di un bene pubblico o finanziare progetti territoriali. Altro importante mezzo è quello della Raccolta firme e deposito quesiti, prerogativa dei comitati referendari, che si interfacciano direttamente con la Corte di Cassazione e il Ministero dell'interno per la validazione delle procedure di democrazia diretta.