Il diritto penale è quella parte del diritto pubblico che prevede l'irrogazione di sanzioni penali a chiunque ponga in essere condotte (commissive e/o omissive) che l'ordinamento giuridico qualifica come reato. È la natura giuridica specifica della pena che caratterizza ed identifica il diritto penale.
La norma penale può essere posta solo da determinate fonti del diritto (c.d. principio di riserva di legge), pertanto solo la legge ordinaria emanata dal parlamento e gli altri atti aventi forza di legge (decreti legislativi e decreti legge) possono creare reati (c.d. diritto penale speciale) o comunque disciplinare la materia penale (c.d. diritto penale generale), mentre qualsiasi fonte normativa di rango inferiore a quella legislativa non è idonea a disciplinare la materia penale in senso lato. Una fonte di rango secondario (come un regolamento ministeriale) è valida solo per c.d integrare il contenuto della legge penale, apportando mere specificazioni di natura tecnico-giuridica e di dettaglio (come ad esempio la puntuale identificazione delle singole sostanze stupefacenti nel testo unico che disciplina la materia delle sostanza psicotrope oppure le singole sostanze dopanti nella legge contro il doping).
La norma penale può disciplinare solo fatti posti in essere dal presunto reo con la sua condotta che riguardano l'avvenire; non può avere carattere c.d. retroattivo (c.d. principio di irrettroattività della legge penale); non si può, pertanto, punire un fatto successo prima della entrata in vigore della legge; diversa, ma disciplinato con lo stesso criterio (favor rei), è la tematica della successione di leggi penali nel tempo.
Inoltre la norma penale deve rispettare il principio di tassattività, che si divide nel c.d. principio di determinatezza della fattispecie penale (il legislatore deve disciplinare le fattispecie penali con sufficiente puntualità terminologica) ed il c.d. divieto di analogia in materia penale.
È bene precisare che il principio di riserva di legge, il principio di irrettroattività della legge penale ed il principio di tassattività tradizionalmente (ad esempio in ambito dottrinale si veda F. Mantovani) costituiscono complessivamente il c.d. principio di legalità in materia penale.
Lo Stato, proibendo determinati comportamenti umani, classificati come reati, per mezzo di una minaccia di una specifica sanzione afflittiva , ovvero la pena, tutela i valori fondanti di un popolo. Ed è il tipo di sanzione, "la pena", che distingue il reato, l'illecito penale, dall'illecito civile e dall'illecito amministrativo. E ancora, è il tipo di sanzione, cioè "la pena", a distinguere la norma penale da quella civile e amministrativa. La sanzione conseguente alla violazione di un precetto penale è la pena, di forma o gravità diversa a seconda del reato.
Gli illeciti penali in Italia si distinguono tra: a) delitti e b) contravvenzioni: i primi sono quei reati per cui è prevista la pena dell'ergastolo, della reclusione, della multa, mentre le contravvenzioni sono quei reati per cui è prevista la pena dell'arresto oppure dell'ammenda. Altri ordinamenti giuridici (come quello francese) prevedono una diversa classificazione, una tripartizione in: a) crimini, b) delitti e c) contravvenzioni.
La norma penale è quindi composta da due parte: dal c.d precetto, il quale proibisce un determinato comportamento umano, e dalla c.d. sanzione,la quale prevede le conseguenze per la violazione del precetto.
È da chiarire che, anche se alcuni reati sono generalmente uguali nei diversi Stati del mondo, le pene possono essere diverse, come pure molti reati sono diversi da Stato a Stato, nel senso sia che si attribuisce una diversa gravità ai medesimi comportamenti antisociali sia che ogni stato punisce certi comportamenti ma non certi altri, il tutto secondo l'evoluzione del diritto e della società nel mondo.
La giurisprudenza della Corte di Strasburgo in diverse occasioni (decisioni 8 giugno 1976, Engel e altri contro Paesi Bassi; 21 febbraio 1984, Öztürk contro Germania; 1º febbraio 2005, Ziliberberg contro Moldavia) ha affermato la natura sostanzialmente penale, ai fini dell’applicazione delle garanzie del giusto processo (di cui all’art. 6 CEDU), di sanzioni pur formalmente qualificate come amministrative nell’ordinamento interno degli Stati, purché sia riscontrata la presenza di almeno uno dei criteri (cosiddetti “criteri Engel”) elaborati dalla stessa giurisprudenza sovranazionale per tale riqualificazione. Perché una sanzione debba considerarsi sostanzialmente penale ai sensi della CEDU occorre che presenti almeno uno di questi caratteri: rivolgersi alla generalità dei consociati, perseguire uno scopo preventivo, repressivo e punitivo, e non meramente risarcitorio; la sanzione suscettibile di essere inflitta deve comportare un significativo sacrificio, anche di natura meramente economica e non consistente nella privazione della libertà personale.
La natura penale della norma sanzionatoria è oggetto, in Italia, di quesiti antichi. "A tutta prima, la risposta si orienta nel senso di ritenere tali solo gli effetti giuridici in peius, espressamente denominati penali. (...) dobbiamo considerare penale l’effetto espressamente così denominato: le pene e oggi possiamo, senza dubbi, aggiungere le misure di sicurezza (...) Da questa premessa, si fa sempre più strada l’idea" secondo cui le garanzie costituzionali dettate per l'irrogazione della pena si applicano a "tutte le leggi che dispongono conseguenze in peius come reazione a ciò che non si deve fare, si pongono, cioè, come reazione all’illecito in quanto tale – ci possono essere, e ci sono, altre finalità perseguite, ma si affiancano a quella di fondo, essenziale, sopra enunciata. Non fanno invece parte del “penale”, per intenderci, gli effetti giuridici in malam partem volti al ristoro, economico o morale, dell’offesa arrecata dall’illecito: risarcimento del danno, riparazione, ripristino dello status quo ante.
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