Il rimpatrio è il ritorno di una cosa o di una persona al proprio Paese d'origine.
Il termine può riferirsi a entità non umane, come la valuta o titoli finanziari nella valuta del proprio Paese, opere artistiche o salme e resti umani. Per gli esseri umani può intendersi il ritorno del personale militare dopo una guerra; si applica anche a inviati diplomatici, funzionari internazionali, nonché a viaggiatori e migranti in tempi di crisi internazionale.
La distinzione tra rimpatrio e un semplice ritorno, volontario o involontario, non è sempre chiara.
Per rifugiati, richiedenti asilo e migranti irregolari, il rimpatrio può essere codificato come ritorno volontario, espulsione o remigrazione. Secondo la Dichiarazione universale dei diritti umani, ai rifugiati sottoposti a persecuzione politica dovrebbe essere concesso l'asilo politico; il rimpatrio forzato di persone in qualsiasi paese nel quale "la vita o la libertà sarebbero minacciate" a causa di "razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale o opinione politica" è contrario al Protocollo relativo allo status di rifugiato del 1967, secondo il principio di non-respingimento.
Due paesi possono avere un accordo di riammissione, che stabilisce procedure su base reciproca affinché uno Stato rimandi persone irregolari al loro paese d'origine o a un paese attraverso il quale hanno transitato.
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