L'uso è un diritto reale di godimento, disciplinato dagli articoli 1021 e seguenti del codice civile italiano.
Simile all'usufrutto, l'uso si distingue da quello per i limiti che gli sono imposti, che sono descritti di seguito.
Nel diritto d'uso, l'usuario può servirsi della cosa, e se è fruttifera, può raccoglierne i frutti limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia, valutati secondo la loro condizione sociale. Sono ricompresi nei frutti solo quelli naturali, e non quelli civili, in quanto il diritto, come quello di abitazione, non può essere né ceduto né dato in locazione.
Chi ha l'uso della cosa deve pagare le spese di coltura, le riparazioni ordinarie, ed i tributi; ma se la usa solo in parte, contribuisce in proporzione di ciò che gode.
Il diritto si estingue al pari di quello di usufrutto con la morte del titolare, e pertanto non può formare oggetto di disposizione testamentaria.
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