| Legge Bignami | |
|---|---|
| Titolo esteso | "Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" |
| Stato | |
| Tipo legge | Legge ordinaria |
| Legislatura | XIX legislatura |
| Proponente | Galeazzo Bignami |
| Schieramento | FdI, Lega, FI, NM, UdC |
| Promulgazione | 9 ottobre 2026 |
| A firma di | Sergio Mattarella |
| Sostituisce | Legge Rosato |
| Testo | |
| Legge 9 ottobre 2026, n. 180 "Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" | |
La Legge Bignami, dal nome del suo primo firmatario Galeazzo Bignami, ufficialmente legge 9 ottobre 2026, n. 180, comunemente nota come Stabilicum e polemicamente denominata dalle opposizioni Melonellum o Meloncellum, è la legge elettorale della Repubblica Italiana che disciplina l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
È stata approvata in via definitiva alla Camera dei deputati l'8 ottobre 2026 e promulgata dal Presidente della Repubblica il 9 ottobre 2026.
Sostituisce la precedente legge Rosato del 2017, nota come Rosatellum.
La proposta di legge è stata presentata alla Camera dei deputati il 26 febbraio 2026 da Galeazzo Bignami e altri deputati.
L’esame presso la Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni della Camera dei deputati è iniziato il 31 marzo 2026. Il provvedimento è stato successivamente esaminato dall'Assemblea, che lo ha approvato in prima lettura il 16 luglio 2026, con modifiche sostanziali. La soglia per il premio di maggioranza è passata dal 40% al 42%; il limite massimo di parlamentari eleggibili da una singola lista o coalizione è passato da 230 a 220 per la Camera ed è stata eliminata l'ipotesi di ballottaggio fra liste che avessero entrambe ottenuto voti fra il 35% e il 40%. Inoltre, si stabilisce che i voti in Trentino-Alto Adige e in Valle d'Aosta (ma non quelli delle Circoscrizioni Estero) contribuiscano al computo della soglia.
Il testo è stato quindi trasmesso al Senato della Repubblica, dove ha assunto il numero A.S. 1971. Il Senato lo ha approvato con modificazioni il 15 settembre 2026, con conseguente ritorno del provvedimento alla Camera. Il testo modificato è stato trasmesso alla Camera il 15 settembre e registrato come A.C. 2822-B. Tra le modifiche introdotte dal Senato figurano l’aumento del numero delle preferenze esprimibili, la fissazione in sette del numero complessivo dei candidati nei collegi plurinominali, l’aumento del numero ordinario di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle listens e l’estensione ad almeno la metà delle circoscrizioni dell’ambito territoriale minimo nel quale le liste devono presentare candidature.
La Camera ha ripreso l’esame del testo nel mese di settembre. Il 1º ottobre 2026 sono state respinte cinque questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate da esponenti delle opposizioni.
Il Governo Meloni ha successivamente posto la questione di fiducia sugli articoli 1, 2 e 3. Le votazioni sulla fiducia si sono svolte il 6 e il 7 ottobre. Il 7 ottobre è stato inoltre approvato l’articolo 8 e si è concluso l’esame degli ordini del giorno.
L’8 ottobre 2026, nella seduta n. 723 della Camera dei deputati, si sono svolte le dichiarazioni di voto finale e la votazione conclusiva sul provvedimento. La Camera ha approvato definitivamente la proposta di legge Bignami ed altri, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
Il 9 ottobre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge senza accompagnarla con osservazioni scritte, e la legge 9 ottobre 2026, n. 180, «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», è stata pubblicata lo stesso giorno nella Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore il 24 ottobre 2026. Le opposizioni hanno annunciato ricorsi alla Corte costituzionale.
La legge modifica il sistema elettorale delle due Camere introducendo un sistema a base proporzionale con un premio di maggioranza e mantenendo soglie di sbarramento alla ripartizione dei seggi.
Il provvedimento si compone di 9 articoli e interviene direttamente sui testi unici elettorali della Camera e del Senato.
Per la Camera, il territorio nazionale è suddiviso nei collegi plurinominali previsti dalla tabella A2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.
I seggi sono assegnati con metodo proporzionale alle liste e alle coalizioni di liste, con l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza. È previsto il voto di preferenza.
Restano ferme le disposizioni relative alla circoscrizione Estero e quelle speciali previste per la Valle d’Aosta.
Per il Senato, ad eccezione dei collegi uninominali della Valle d’Aosta e del Trentino-Alto Adige, le circoscrizioni regionali sono suddivise nei collegi plurinominali previsti dalla tabella B2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.
I seggi sono assegnati con metodo proporzionale, con l’eventuale attribuzione del premio di maggioranza.
La legge introduce un premio di maggioranza costituito da 70 seggi alla Camera dei deputati e 35 seggi al Senato della Repubblica. Nel testo della legge, tale attribuzione di seggi viene definita "premio di governabilità" pur trattandosi, a livello tecnico, di un vero e proprio premio di maggioranza, dal momento che garantisce, al raggiungimento di determinate condizioni, la maggioranza assoluta dei parlamentari al partito politico o coalizione che raggiunga la maggioranza relativa dei voti.
Il premio è attribuito alla lista singola o alla coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42% dei voti validi in ciascuna Camera. Le due condizioni devono quindi verificarsi contemporaneamente alla Camera e al Senato. Nel computo dei voti per l'ottenimento del 42% entrano anche i voti ottenuti dalle liste che non abbiano superato la soglia di sbarramento, anche se nella prima versione della legge non era previsto che questi voti venissero computati.
Il premio è attribuito attraverso apposite liste di coalizione, circoscrizionali e regionali destinate all’assegnazione dei seggi del premio. In queste liste è prevista una norma per salvaguardare la parità di genere: nessun genere può superare il 60 per cento dei candidati, ma non esiste l'obbligo di alternarli. Questa disposizione ha creato perplessità anche all’interno della maggioranza; alcuni temono l'eventualità che, specie nel caso dei partiti con un minor numero di eletti, questi ultimi potrebbero anche essere quasi esclusivamente uomini.
È previsto un limite massimo di 220 deputati e 113 senatori per qualunque lista o coalizione. Eventuali seggi eccedenti verranno tolti dalla parte proporzionale; nel caso si applichi il premio di maggioranza risulteranno quindi eletti in ogni caso i candidati presenti nell'apposita lista.
Qualora non ricorrano le condizioni per l’attribuzione del premio, i seggi sono assegnati con metodo proporzionale secondo le procedure previste dalla legge.
La legge prevede l’indicazione obbligatoria, da parte delle liste e delle coalizioni, della persona che intendono proporre per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso delle coalizioni, l'indicazione deve essere la stessa.
L’indicazione è contenuta nel programma elettorale ma non sulla scheda, e non sarà comunque vincolante. Quindi, la disposizione non introduce l’elezione diretta del Presidente del Consiglio e non modifica formalmente il procedimento di nomina previsto dall’articolo 92 della Costituzione.
Il sistema elettorale prevede liste presentate nei collegi plurinominali.
Ciascuna lista è composta da sette candidati, compreso il capolista. Il capolista occupa una posizione bloccata, mentre per gli altri candidati è prevista la possibilità di esprimere preferenze.
L’elettore può esprimere fino a tre preferenze.
In caso di espressione di più preferenze, devono essere rispettate le disposizioni sulla rappresentanza di genere previste dalla legge. Le preferenze successive alla prima espresse in violazione delle relative condizioni sono annullate secondo le modalità stabilite dalla disciplina elettorale.
La modifica rappresenta il ritorno del voto di preferenza nel sistema elettorale nazionale dopo l’abolizione delle preferenze operata dalle precedenti leggi elettorali nazionali.
Sono previste pluricandidature, al massimo in 5 collegi distinti. Un candidato nella lista associata all'eventuale premio di maggioranza deve essere candidato anche come capolista in almeno uno dei collegi plurinominali. Nel caso di elezione in più collegi, un candidato verrà proclamato eletto nel collegio in cui la lista ha ottenuto la minore cifra elettorale.
La legge elettorale stabilisce specifiche soglie di sbarramento per l'accesso alla ripartizione dei seggi sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica.
La norma mantiene la soglia del 3% dei voti validi a livello nazionale. Viene introdotta una deroga interna alle coalizioni per la lista esclusa che ottiene il maggior numero di voti sotto tale percentuale, garantendone l'ammissione alla ripartizione dei seggi. Inoltre, i voti delle liste che non superano il 3% concorrono al calcolo del risultato complessivo della coalizione per il raggiungimento della soglia del 42% necessaria al premio di maggioranza.
Per le coalizioni di liste è prevista una soglia di sbarramento del 10% dei voti validi su base nazionale, a condizione che almeno una delle liste collegate superi la soglia del 3%.
Vengono mantenute disposizioni specifiche a tutela delle liste rappresentative delle minoranze linguistiche legalmente riconosciute, per le quali sono previste soglie agevolate circoscrizionali o regionali volte a garantirne la rappresentanza parlamentare.
La normativa modifica i requisiti relativi alle sottoscrizioni necessarie per il deposito delle liste e stabilisce nuovi criteri per la loro estensione territoriale.
La quota ordinaria di firme richieste per la presentazione di una lista è fissata a 6 000 per ciascun collegio elettorale.
Per l'ammissibilità alla competizione elettorale, ogni lista ha l'obbligo di presentare proprie candidature in almeno la metà delle circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio nazionale.
L’articolo 8 introduce una disciplina organica per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede.
È istituito presso ciascun comune un elenco degli elettori fuori sede ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato, per le elezioni europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
Gli elettori che, per motivi di studio o di lavoro, sono temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella di iscrizione elettorale possono chiedere l’iscrizione nell’elenco. La disciplina richiede, in via ordinaria, una permanenza prevista nel comune di temporaneo domicilio di almeno nove mesi.
Sono disciplinate anche le modalità per gli elettori per i quali i requisiti maturano successivamente al 31 dicembre, nonché i termini per la presentazione delle domande.
La disciplina è stata estesa nel corso dell’esame parlamentare anche a determinate categorie di caregiver familiari, secondo le condizioni stabilite dal testo.