Il ruolo è un elenco nominativo di soggetti debitori che viene compilato dagli enti impositori. I ruoli contengono le generalità e il codice fiscale del debitore e la somma dovuta.
I ruoli sono utilizzati per riscuotere diversi crediti dello Stato (per il quale l'attività è oggi demandata all'Agenzia delle entrate-Riscossione), degli enti previdenziali, degli enti locali e di altri enti pubblici. Essi non sono utilizzati solo per crediti tributari, ma anche per altri crediti (contributi previdenziali, sanzioni pecuniarie, spese giudiziarie, sanzioni amministrative, contributi di consorzi di bonifica, spese di mantenimento in carcere, ecc.)
L'ente creditore forma un elenco dei soggetti debitori contenente le generalità degli stessi, la somma dovuta e il titolo in base al quale è dovuta. Tale elenco (il ruolo) dopo l'apposizione del visto da parte del dirigente dell'ente, è consegnato (anche in via telematica) all'agente della riscossione competente per territorio.
Si noti che il ruolo consegnato agli agenti della riscossione costituisce titolo esecutivo per procedere alla riscossione degli importi indicati.
L'agente della riscossione provvede a formare, sulla base dei ruoli ricevuti, la cartella di pagamento. Si tratta di un atto, predisposto su un modello predefinito, che contiene per ciascun debitore l'indicazione delle somme che deve versare. Possono anche essere inseriti nella stessa cartella somme relative a diversi enti creditori.
La cartella deve essere notificata al debitore a mezzo degli ufficiali giudiziari, degli ufficiali della riscossione, dei messi comunali o tramite servizio postale. Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'art. 60 DPR 600/1973 e del codice di procedura civile, se ed in quanto richiamate da questa norma.
Oltre alla somma dovuta all'ente creditore, la cartella ricomprende gli interessi decorrenti dalla data di formazione del ruolo e l'aggio, che costituisce il rimborso forfettario delle spese per l'attività dell'agente della riscossione.
La cartella svolge una doppia funzione:
Il pagamento può essere eseguito presso gli uffici dell'agente della riscossione o anche presso banche o poste convenzionate con lo stesso. Possono essere eseguiti pagamenti parziali: in tal caso, l'agente deve imputarli prima al capitale e poi agli interessi. È consentito, in caso di obiettive difficoltà economiche, proporre istanza di rateazione all'agente della riscossione: il debito può essere frazionato in un massimo di 72 rate mensili con applicazione degli interessi legali, oppure può essere sospeso per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento può avvenire fino ad un massimo di 48 rate mensili.
L'agente della riscossione riversa poi all'ente creditore le somme riscosse.
Nel caso il debitore ritenga di non dover pagare la cartella, egli ha tre strade per evitare l'esecuzione forzata:
In caso di mancato pagamento dopo i 60 giorni della notifica, senza che sia intervenuto un provvedimento di sospensione, l'agente può iniziare la procedura esecutiva sui beni del debitore e dei coobbligati.
Si tratta di una procedura accelerata e disciplinata dal DPR 602/1973 per la maggior parte. Di fatto gli ufficiali della riscossione svolgono le funzioni previste nel procedimento esecutivo ordinario per gli ufficiali giudiziari. Possono eseguire il pignoramento dei beni del debitore e la successiva vendita all'incanto.
L'agente della riscossione può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore. È richiesto per l'iscrizione che il debito superi 8000 €. In ogni caso deve prima essere iscritta ipoteca e solo dopo 6 mesi può procedersi all'espropriazione, se il credito non supera il 5% del valore dell'immobile. L'agente della riscossione può anche disporre il fermo di beni mobili registrati (es. veicoli) del debitore, che non possono più essere utilizzati.
In ogni caso, l'agente può proporre tutte le azioni di competenza dei creditori.
L'azione esecutiva esattoriale si caratterizza per il fatto che l'agente può esercitare le azioni esecutive senza l'intervento del giudice (salvo alcuni casi come le azioni revocatorie).
Il debitore non è però sprovvisto di tutela giurisdizionale. Egli, infatti, può impugnare i provvedimenti di iscrizione ipotecaria e di fermo amministrativo. Secondo il DL 223/2006, la competenza spetta alle commissioni tributarie. Si noti che la Corte di cassazione ritiene che la competenza delle commissioni sussista solo quando l'iscrizione o il fermo riguardano crediti tributari (ordinanza 14831/2008), dovendo in tutti gli altri casi applicarsi la norma generale previgente secondo cui gli atti esecutivi successivi alla notifica della cartella possono essere impugnati solo davanti al giudice dell'esecuzione secondo le norme del codice di procedura civile e, ove derogate, del predetto DPR 602/1973. Davanti al giudice dell'esecuzione possono essere esercitate le opposizioni agli atti di pignoramento ed esproprio consentite dal codice di procedura civile e dal DPR 602/1973.
Con le ordinanze n. 19956 e n. 19960 del 2026, la Cassazione ha limitato il potere di accesso ai conti correnti, stabilito dalla sentenza n. 260 del 2000. Le informazioni bancarie sono assimilate ai dati personali e soggette ad una particolare tutela della privacy. La richiesta di accesso al conto corrente non è quindi un semplice atto amministrativo, ma deve consentire al giudice un controllo di legittimità e della correttezza formale della richiesta, specificandone i presupposti del procedimento, l'oggetto e i limiti.
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