Una fabbriceria è un ente che provvede alla conservazione e al mantenimento dei beni dei luoghi sacri, come le chiese. Il termine fabbriceria deriva dal latino fabrica col significato di luogo di lavoro ("fabbrica").
Le fabbricerie sono organizzate in modo diverso a seconda che si occupino di edifici più o meno importanti dal punto di vista religioso.
Secondo la normativa italiana, se si tratta di una chiesa cattedrale o di un edificio dichiarato di particolare interesse storico la fabbriceria è formata da sette membri, di cui due nominati dal Vescovo territorialmente competente e cinque dal Ministero dell'Interno sentito il Vescovo.
Negli altri casi, la fabbriceria è composta da cinque membri fra cui il parroco o rettore del tempio/chiesa e da quattro membri nominati dal prefetto competente territorialmente sentito il Vescovo.
Secondo un'antica tradizione dei giuscanonisti fin dal V secolo i papi Simplicio e Gelasio avrebbero disposto l'amministrazione vescovile di tutte le rendite e la loro suddivisione in quattro parti:
Appunto dalla quarta fabricæ sarebbe nata la fabbriceria.

Fabbricerie o fabbriche nell'Italia settentrionale, opere in Toscana e Umbria, cappelle a Napoli, maramme in Sicilia, eccetera, secondo l'art. 15, 2°comma della legge n. 848/1929.
Molto sovente collegata a una cattedrale, a un duomo o a un monastero veniva costituita una fabbriceria che serviva prima alla costruzione e poi al mantenimento dell'edificio sacro. Nei secoli, e ancora oggi, questi enti si impegnano a conservare il bene ecclesiastico di cui sono incaricati.
In materia, è fondamentale il d.p.r. numero 33/1987. Quest'ultimo stabilisce che:
Se ne deduce che la componente laica, in entrambi casi, prevale su quella ecclesiastica. Il presidente, eletto tra i membri della fabbriceria, svolge le seguenti attribuzioni: predispone il bilancio, esegue le delibere del consiglio ed eroga le spese, adotta i provvedimenti in caso di necessità ed urgenza, tutela i diritti relativi ai beni della Chiesa amministrati dalla fabbriceria. La stessa legge indica le funzioni della fabbriceria, le quali sono essenzialmente:
È prevista una presenza da parte dello Stato che si sostanzia essenzialmente nell'attribuzione al prefetto del potere di formulare osservazioni sul bilancio, sia consuntivo, sia preventivo, sentito il vescovo. Nel caso in cui riscontrino irregolarità o un caso di urgente necessità, si può nominare un commissario prefettizio e disporre ispezioni; in ogni caso, bisogna dare comunicazione al Ministro dell'interno il quale, sentito il Consiglio di Stato, può sciogliere la fabbriceria e nominare un commissario straordinario. La fabbriceria non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione governativa.
Infine, la legge 222/1985 distingue i casi in cui le fabbricerie sono dotate o meno di un'autonomia personalità giuridica. In particolare:
Secondo l'elenco fornito dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, le fabbricerie operanti in Italia sono 25:
Inoltre:
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