


L'imposta sul reddito delle persone fisiche (in sigla IRPEF) è un'imposta diretta italiana, applicabile dal 1974 ai redditi delle persone.
Regolata dal testo unico delle imposte sui redditi, ha sostituito l'imposta di ricchezza mobile.
È stata istituita con la riforma del sistema tributario per il 1974, ai sensi del DPR 29 settembre 1973 n. 597, 598, 599 e prese spunto dall'income tax in vigore all'epoca negli Stati Uniti. Andava a sostituire l'Imposta di ricchezza mobile e prevedeva 32 aliquote, dal 10% al 72%, per gli scaglioni di reddito da 2 a 500 milioni di lire, nel pieno rispetto del criterio di progressività previsto dall'art. 53 della Costituzione.
Dal 1983 gli scaglioni furono ridotti da 32 a 9, con aliquote dal 18% al 65%.
Col DPR n. 917/1986 (il cosiddetto Testo unico delle imposte sui redditi) si è raccolta la disciplina dell'IRPEF stessa e dell'IRES (fino al 2003 IRPEG) in un unico testo che ha sostituito i decreti presidenziali del 1973. Con questa riforma gli scaglioni sono ancora 9 e le aliquote vanno dal 12% al 62%. Dal 1989 e per quasi tutti gli anni '90 gli scaglioni furono diminuiti a 7 (con aliquote dal 10% al 50%).
L'esigenza di far entrare l'Italia nell'Unione monetaria europea porta a diversi interventi fiscali a metà degli anni '90: in particolare dal 1997 si hanno 5 scaglioni IRPEF che vanno dal 18,5% al 45,5% (Governo Prodi I).
Con la legge finanziaria del 2003 (Governo Berlusconi II) l'aliquota più bassa sale al 23% e la più alta scende al 43%, struttura che viene sostanzialmente mantenuta per circa 20 anni.
A partire dal 2022 (Governo Draghi) gli scaglioni sono stati ridotti a 4, pur mantenendo invariate le aliquote minima e massima (23% e 43%).
Nel 2023 sono allo studio diverse ipotesi di modifica ulteriore del sistema di aliquote, tutte caratterizzate soprattutto da una diminuzione da 4 a 3 aliquote stesse, con dei vantaggi che andrebbero principalmente ai ceti più abbienti secondo le simulazioni sulle varie proposte. Questo sarebbe il primo passaggio per arrivare entro qualche anno alla flat-tax.
L'IRE, introdotta dalla legge 30 dicembre 2004 avrebbe dovuto sostituire l'IRPEF. L'IRE si basava sugli stessi principi ed elementi generali sui quali operava l'IRPEF. Tale imposta prevedeva: l'inclusione tra i soggetti passivi degli enti non commerciali; la sostituzione delle detrazioni d'imposta con deduzioni del reddito complessivo e la riduzione delle aliquote a due (23% per i redditi fino a 100.000 euro e 33% per i redditi superiori a tale importo). Tale trasformazione non fu mai resa operativa, non essendo mai stati emanati i decreti attuativi. È stata abrogata dalla legge 27 dicembre 2006, che ha contestualmente reintrodotto l'IRPEF.

Si stima che essa fornisca circa il 40% del gettito fiscale dello Stato. Infatti nel 2020, a fronte di entrate tributarie pari a 446.796 milioni di euro, 187.436 milioni di euro sono derivati dall'IRPEF.
Il rapporto dell'Osservatorio sulle entrate fiscali riferisce il 1º ottobre 2025 che nel 2024 su 59 milioni di cittadini italiani solo 42,5 milioni di persone hanno presentato la dichiarazione IRPEF. Di questi solo 32,5 milioni (equivalente al 57% degli italiani) hanno pagato almeno un euro di Irpef. Il restante 43% non ha redditi o non li dichiara.
Nel 2025, secondo l'Osservatorio di Itinerari Previdenziali, il totale dei percettori di redditi superiori a 29.000 Euro annui (meno del 19% del totale della popolazione) paga due terzi (66,19%) dell'intero ammontare dell'IRPEF. Nella categoria degli autonomi, i percettori dei redditi superiori a 35.000 euro pagano 88,88% del totale della loro categoria.
Vi sono state e vi sono tuttora alcune eccezioni alle aliquote generali nazionali (evidenziate in grassetto le eccezioni in vigore):
Presupposto dell'imposta è il possesso di redditi rientranti in una delle seguenti categorie: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi. Tale imposta funge anche da imposta sui redditi da capitale per le persone fisiche, i quali vengono tassati al 26%.
È un'imposta progressiva, in quanto colpisce il reddito con aliquote che dipendono dagli scaglioni di reddito, ed è di carattere personale, essendo dovuta, per i soggetti residenti sul territorio dello Stato, per tutti i redditi posseduti, anche se prodotti all'estero. Inoltre, si osserva che è la principale imposta italiana ad avere effettivamente la caratteristica della progressività.
L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 TUIR, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
Dal 2007 al 2021
| Scaglioni di reddito (€) | Aliquota | Imposta dovuta |
|---|---|---|
| fino a 15.000 | 23% | 23%, 0% se il reddito è inferiore alla no tax area |
| da 15.000,01 a 28.000 | 27% | 3.450 € + 27% sulla parte eccedente i 15.000 € |
| da 28.000,01 a 55.000 | 38% | 6.960 € + 38% sulla parte eccedente i 28.000 € |
| da 55.000,01 a 75.000 | 41% | 17.220 € + 41% sulla parte eccedente i 55.000 € |
| oltre 75.000 | 43% | 25.420 € + 43% sulla parte eccedente i 75.000 € |
Dal 2022 al 2023
| Scaglioni di reddito (€) | Aliquota | Imposta dovuta |
|---|---|---|
| fino a 15.000 | 23% | 23%, 0% se il reddito è inferiore alla no tax area |
| da 15.000,01 a 28.000 | 25% | 3.450 € + 25% sulla parte eccedente i 15.000 € |
| da 28.000,01 a 50.000 | 35% | 6.700 € + 35% sulla parte eccedente i 28.000 € |
| oltre 50.000 | 43% | 14.400 € + 43% sulla parte eccedente i 50.000 € |
Dal 2024 al 2025
| Scaglioni di reddito (€) | Aliquota | Imposta dovuta |
|---|---|---|
| fino a 28.000 | 23% | 23%, 0% se il reddito è inferiore alla no tax area |
| da 28.000,01 a 50.000 | 35% | 6.440 € + 35% sulla parte eccedente i 28.000 € |
| oltre 50.000 | 43% | 14.140 € + 43% sulla parte eccedente i 50.000 € |
Dal 2026
| Scaglioni di reddito (€) | Aliquota | Imposta dovuta |
|---|---|---|
| fino a 28.000 | 23% | 23%, 0% se il reddito è inferiore alla no tax area |
| da 28.000,01 a 50.000 | 33% | 6.440 € + 33% sulla parte eccedente i 28.000 € |
| oltre 50.000 | 43% | 13.700 € + 43% sulla parte eccedente i 50.000 € |
I soggetti passivi dell'IRPEF (art. 2, DPR 917/1986) sono:
Dal 1º gennaio 1999, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe dei residenti emigrati nei paradisi fiscali, Stati a regime fiscale privilegiato (art. 10).
In particolare va provato che il soggetto emigrato:
È considerato residente il soggetto iscritto all'anagrafe italiana per la maggior parte dell'anno. Per "maggior parte dell'anno" si intende almeno 183 giorni in un anno, anche non continuativi (184 per anni bisestili). È altresì considerato residente chi ha per la maggior parte dell'anno in Italia il domicilio o la residenza, anche se non iscritto all'anagrafe.
Va precisato (c.m. 201/1996) che nel computo dei 183 giorni, per i lavoratori dipendenti, vanno considerate le frazioni di giorno, giorni di festivi e non lavorativi in cui è stata svolta l'attività lavorativa, giorno di arrivo e partenza e i giorni di malattia. Il reddito prodotto in Italia da soggetti non residenti non comporta l'esclusione dall'assoggettamento a imposta. Il trasferimento all'estero di un soggetto che però mantiene l'abitazione in Italia, e quindi l'assenza più o meno lunga.
L'imposta si applica sul reddito complessivo dei soggetti passivi, formato, - per i residenti, dai redditi posseduti al netto degli oneri deducibili (art. 10, DPR 917/1986), nonché delle deduzioni spettanti (artt. 11 e 12, DPR 917/1986) - per i non residenti, dai redditi prodotti nel territorio dello Stato (art. 3, c. 1, DPR 917/1986). Sono esclusi i redditi soggetti a tassazione separata, elencati dall'art. 17 (ex art. 16) del DPR 917/1986, a meno che il contribuente non abbia optato per la tassazione ordinaria (art. 3, c. 2, DPR 917/1986).
Al 2024 oltre il 95% dell'IRPEF è pagato da lavoratori dipendenti e pensionati mediante la ritenuta alla fonte.
Sono esclusi dalla base imponibile:
Il reddito complessivo (art. 8, DPR 917/1986) è la somma dei redditi di una delle seguenti categorie (Art. 6, DPR 917/1986):
È il nome non tecnico di un valore di reddito al di sotto del quale la persona è esente da imposizione fiscale. Istituita con la Legge 289/2002, inizialmente come deduzione fiscale per redditi dal lavoro dipendente, autonomo o pensione, è stata successivamente modificata nei suoi meccanismi. Non si tratta di un’esenzione fissata direttamente dalla legge, ma del risultato dell’applicazione delle diverse detrazioni per lavoro dipendente o pensione o da lavoro autonomo, che sono decrescenti al crescere del reddito. Questo fa si che al di sotto di una certa soglia (8500 euro nel 2026) la detrazione sia superiore all'imposta, che nei fatti viene quindi azzerata (no tax area comunemente detta). Al crescere dell'imponibile, la detrazione rimane poi costante (quindi insufficiente a bilanciare l'imposta) fino ad un certo livello di reddito, per poi decrescere fino ad azzerarsi raggiunta un'ulteriore soglia di reddito (50000 euro nel 2026).
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