Res mancipi

La res mancipi era un bene la cui commerciabilità, nel diritto romano, era subordinata alla stipula della mancipatio; si contrapponeva alla res nec mancipi, che poteva essere trasferita con la semplice consegna delle cose.

In esse si comprendevano cose e diritti ritenuti in epoca antica di maggior valore: i fondi e gli edifici siti in Italia, gli schiavi e gli animali che potevano esser domati sul collo o sul dorso (quali i cavalli o gli asini), e le servitù prediali.

Il giurista romano Gaio ci fornisce l'elencazione completa di tali res nelle sue istituzioni:

(latino)
«Mancipi sunt velut fundus in Italico solo, item servi et ea animalia quae collo dorsove domantur, velut boves equi muli asini; item servitutes praediorum.»
(italiano)
«Sono res mancipi i fondi siti nel suolo italico, gli schiavi, gli animali che possono essere domati sul collo e sul dorso, e le servitù prediali.»

In epoca postclassica la distinzione venne quasi del tutto abbandonata e il rito della mancipatio cadde in desuetudine. Ma fu solo con Giustiniano che la magna differentia venne abolita formalmente con una Costituzione imperiale. Di essa infatti non v'è alcuna traccia nel Corpus iuris civilis.

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