| Colline di Levanto | |
|---|---|
| Disciplinare DOC | |
| Stato | |
| Regione | |
| Tipi regolamentati | |
| Fonte: Disciplinare di produzione | |
Colline di Levanto è la denominazione di origine controllata di un vino prodotto in provincia della Spezia.
La zona di produzione delle uve comprende le aree vitate presenti nei comuni di Levanto, Bonassola, Framura e Deiva Marina.
Le prime notizie attività vitivinicole nella zona risalgono circa al secolo VI a.C., quando i Greci portarono i loro vitigni.
Nel Medioevo si verifica in tutta la Riviera di Levante un'espansione delle aree coltivabili; la vite e l'olivo vengono collocate anche in terrazzamenti costruiti nelle zone più ripide, sorrette con muretti a secco.
Nel 1973 è stata costituita la cooperativa agricola Cantina Cinque Terre, che ha fornito il necessario supporto tecnico ed economico per la meccanizzazione della coltivazione e lo sviluppo commerciale del vino.
Le forme di allevamento previste sono la pergoletta ligure e la controspalliera con potatura ad archetto o capovolto.
Tutte le operazioni di cantina devono essere effettuate all'interno della zona di produzione.
Le bottiglie devono essere di vetro, di capacità fino a 5 litri ed è vietato l'uso del tappo a corona.
La DOC è stata approvata con DM 11.08.1995 G.U. 233
Successivamente il disciplinare ha subito le seguenti modifiche:
La versione in vigore è stata approvata con DM 07.03.2014 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Per tutte le tipologie è consentita la menzione "vigna"
| uvaggio | Vermentino: minimo 40%; Albarola: minimo 20%; Bosco: minimo 5%; altri vitigni a bacca bianca: massimo 35% |
| titolo alcolometrico minimo | 11,00% |
| acidità totale minima | 4,50 g/l. |
| estratto secco minimo | 15,00 g/l |
| resa massima di uva per ettaro | 90 q. |
| resa massima di uva in vino | 70% |
| uvaggio | Vermentino: minimo 85% |
| titolo alcolometrico minimo | 11,50% |
| acidità totale minima | 4,50 g/l. |
| estratto secco minimo | 16,00 g/l |
| resa massima di uva per ettaro | 90 q. |
| resa massima di uva in vino | 70% |
| uvaggio | Sangiovese: minimo 30%; Ciliegiolo: minimo 20%; altri vitigni a bacca rossa: massimo 50% |
| titolo alcolometrico minimo | 11,00% |
| acidità totale minima | 4,50 g/l. |
| estratto secco minimo | 21,00 g/l |
| resa massima di uva per ettaro | 90 q. |
| resa massima di uva in vino | 70% |
| uvaggio | Sangiovese: minimo 30%; Ciliegiolo: minimo 20%; altri vitigni a bacca rossa: massimo 50% |
| titolo alcolometrico minimo | 11,00% |
| acidità totale minima | 4,60 g/l. |
| estratto secco minimo | 19,00 g/l |
| zuccheri residui massimi | 10,0 g/l |
| resa massima di uva per ettaro | 90 q. |
| resa massima di uva in vino | 70% |