| Capalbio | |
|---|---|
| Disciplinare DOC | |
| Stato | |
| Regione | |
| Data decreto | 21 maggio 1999 |
| Tipi regolamentati | |
| Fonte: Disciplinare di produzione | |
Il Capalbio è una DOC riservata ad alcuni vini la cui produzione è consentita nelle provincia di Grosseto.
La zona di produzione comprende parte del territorio dei seguenti comuni:
Provincia di Grosseto
Nell'area di produzione del vino Capalbio DOC esistono testimonianze della coltivazione della vite che risalgono al periodo etrusco, greco e romano, come testimoniano reperti rinvenuti; presso Marsiliana è stato rinvenuto un numero consistente di pithoi (recipienti per la raccolta del vino proveniente dalla pigiatura), probabilmente poiché la zona corrispondeva a un vero e proprio centro di raccolta per i vini che provenivano dalle aree più interne.
In epoca romana si ebbe un notevole miglioramento delle tecniche di vinificazione, tecniche in uso fino al medioevo; in questo periodo storico, la coltivazione della vite acquistò particolare, tanto che governanti e feudatari riconobbero la necessità di concedere terre adatte per questa coltura e apposite norme per la tutela.
Nella coltivazione di uva destinata alla produzione di Capalbio DOC è ammessa l'irrigazione di soccorso; i nuovi impianti e reimpianti devono avere una densità di almeno 3.300 ceppi per ettaro.
Il vino Capalbio DOC con menzione "Riserva" deve essere sottoposto ad invecchiamento per almeno 24 mesi, di cui almeno 6 in botti di legno.
Le uve destinate alla produzione del Vin Santo devono essere sottoposte ad appassimento naturale fino a raggiungere un grado zuccherino di almeno 26,6 %.
Per la tipologia Vin Santo è previsto un affinamento di 24 mesi in recipienti di legno (max. 300 lt.) a partire dal 1º gennaio successivo alla vendemmia. Immissione al consumo non può avvenire prima del 1º novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.
Sulle etichette è obbligatorio riportare l'annata di produzione delle uve.
Il Capalbio DOC è stato istituito con DM 21 maggio 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 2 giugno 1999.
Successivamente è stato modificato con:
| uvaggio | Trebbiano toscano min.50 % Uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, con esclusione del Moscato bianco. max. 50 % |
| titolo alcolometrico minimo | 10,50 % vol. |
| acidità totale minima | 5,0 g/l. |
| estratto secco minimo | 15,00 g/l |
| resa massima di uva per ettaro | 115 q. |
| resa massima di uva in vino | 70 % |
È consentito l'uso della menzione "vigna".
Primi piatti a base di pesce. pesce al forno o arrosto, antipasti di pesce:
| uvaggio | Trebbiano toscano min. 50 % Altre uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, con esclusione del Moscato bianco max 50 % |
| titolo alcolometrico minimo | 16,00% vol. |
| acidità totale minima | 5,0 g/l. |
| estratto secco minimo | 21,00 g/l |
| resa massima di uva per ettaro | 115 q. |
| resa massima di uva in vino | 35 % (al terzo anno di affinamento) |
Biscotti e pasticcini, in particolar modo quelli della tradizione toscana (cantuccini, panforte), formaggi erborinati.
| uvaggio | Vermentino min. 85 % Vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Toscana, con esclusione del Moscato bianco max 15% |
| titolo alcolometrico minimo | 10,50 % vol. |
| acidità totale minima | 5,0 g/l. |
| estratto secco minimo | 15,00 g/l |
| resa massima di uva per ettaro | 115 q. |
| resa massima di uva in vino | 70 % |
Antipasti di pesce, pesce al forno o alla griglia, primi piatti di pesce.
| uvaggio | Sangiovese min 50 % Vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella regione Toscana, escluso Aleatico max 50 %. |
| titolo alcolometrico minimo | 10,00 % vol. |
| acidità totale minima | 5,0 g/l. |
| estratto secco minimo | 16,00 g/l |
| resa massima di uva per ettaro | 110 q. |
| resa massima di uva in vino | 70 % |
E' consentito l'uso della menzione "vigna" e deve subire un affinamento minimo fino al 31 dicembre dell'anno della vendemmia.
Pesce al forno o alla griglia.
| uvaggio | Sangiovese min 50 % Vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella regione Toscana escluso Aleatico max 50 %. |
| titolo alcolometrico minimo | 11,00 % vol. |
| acidità totale minima | 5,0 g/l. |
| estratto secco minimo | 20,00 g/l |
| resa massima di uva per ettaro | 110 q. |
| resa massima di uva in vino | 70 % |
Primi piatti a base di carne, carne arrosto o alla griglia, formaggi di media stagionatura.
| uvaggio | Sangiovese min 50 % Vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella regione Toscana escluso Aleatico max 50 %. |
| titolo alcolometrico minimo | 12,00 % vol. |
| acidità totale minima | 5,0 g/l. |
| estratto secco minimo | 22,00 g/l |
| resa massima di uva per ettaro | 110 q. |
| resa massima di uva in vino | 70 % |
Carne arrosto o alla griglia, selvaggina, formaggi stagionati.
| uvaggio | Cabernet Sauvignon min 85 % Vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Toscana escluso Moscato bianco max 15 %. |
| titolo alcolometrico minimo | 11,00 % vol. |
| acidità totale minima | 5,0 g/l. |
| estratto secco minimo | 22,00 g/l |
| resa massima di uva per ettaro | 110 q. |
| resa massima di uva in vino | 70 % |
Primi piatti a base di carne, Portate di carne arrosto o alla griglia, Formaggi di media stagionatura
| uvaggio | Sangiovese min 85% Vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Toscana escluso Moscato bianco max 15 %. |
| titolo alcolometrico minimo | 12,00 % vol. |
| acidità totale minima | 5,0 g/l. |
| estratto secco minimo | 22,00 g/l |
| resa massima di uva per ettaro | 110 q. |
| resa massima di uva in vino | 70 % |
Primi piatti a base di carne, carne arrosto o alla griglia, formaggi di media stagionatura.